Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/58: Titolo: 23.443 n Iv. pa. Addor. Espulsione degli stranieri che commettono reati. Per una ponderazione degli interessi conforme al buon senso · 23 pagine
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In 802 di questi 1195 casi senza espulsione è stata applicata la clausola dei casi di rigore4. Questo significa che, nel 2024, l’applicazione della clausola dei casi di rigore ha portato alla rinuncia all’espulsione obbligatoria nel 27 per cento delle condanne per un reato di cui all’articolo 66a CP (cfr. le cifre dell’UST del 20 maggio 2025)5. A titolo di confronto: nel 2021 sono state pronunciate in Svizzera 3024 condanne di persone straniere per un reato di cui all’articolo 66a capoverso 1 CP. In 952 casi è stata applicata la clausola dei casi di rigore, con rinuncia all’espulsione obbligatoria in circa il 31 per cento dei casi6. Non esistono dati che rilevino in che misura, nell’esame dei casi di rigore, si sia tenuto conto dei legami tra gli autori dei reati e il loro Paese d’origine.
Va notato che questi dati riguardano tutti i reati riportati nell’articolo 66a capoverso 1 CP, ivi comprese le infrazioni meno gravi come l’ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a cpv. 1 CP; cfr. art. 66a cpv. 1 lett. e CP). Nel caso di crimini violenti come omicidio intenzionale (art. 111 CP), assassinio (art. 112 CP) o violenza carnale (art. 190 CP), la percentuale di espulsioni è maggiore.
4Esistono diversi motivi per cui un’espulsione non viene pronunciata nonostante sia com-
messo un reato che la prevede: l’applicazione della clausola dei casi di rigore (art. 66a cpv. 2 CP) oppure dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e, più raramente, i casi di stato di necessità discolpante o legittima difesa discolpante (art. 66a cpv. 3 CP). I motivi in base ai quali si rinuncia all’espulsione obbligatoria non sono attualmente riportati in maniera sistematica nel casellario giudiziale – fatta eccezione per la legittima difesa (discolpante), lo stato di necessità (discolpante) (art. 66a cpv. 3 CP) e la clausola dei casi di rigore (art. 66a cpv. 2 CP). Nel caso di cittadini UE/AELS non è quindi possibile sapere in base alle statistiche se l’espulsione obbligatoria non è stata pronunciata in virtù dell’ALC oppure in seguito all’applicazione della clausola dei casi di rigore (cfr. https://www.bfs.ad-
min.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/giustizia-penale/sanzioni-
adulti.assetdetail.35348203.html).
5La statistica delle condanne penali degli adulti si basa sulle condanne iscritte nel casella-
rio giudiziale. L’iscrizione avviene solamente dopo che la sentenza è passata in giudicato. In caso di ricorso, con procedure che possono protrarsi anche diversi anni, la condanna confermata viene iscritta alla data della sentenza di primo grado. Per questo motivo può succedere che, soprattutto in presenza di reati gravi, trascorrano molti anni prima che tutte le condanne di un determinato anno siano iscritte nel casellario giudiziale e compaiano nella statistica. Ne consegue che anche il quadro dell’evoluzione dei reati gravi nel passato recente non è completo, in quanto non si può presumere che tutti i casi siano già stati rilevati.
6https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/giustizia-pe-
nale/sanzioni-adulti.assetdetail.35348195.html e https://www.bfs.ad-
min.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/giustizia-penale/sanzioni-
adulti.assetdetail.35348184.html