Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/58: Titolo: 23.443 n Iv. pa. Addor. Espulsione degli stranieri che commettono reati. Per una ponderazione degli interessi conforme al buon senso · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

Tuttavia, per taluni reati («crimini violenti») il presente progetto preliminare escluderebbe dalla valutazione del caso di rigore il criterio dei legami con il Paese d’origine. Ci si chiede pertanto se tale limitazione sia compatibile con il principio di proporzionalità.

Nel quadro dell’attività legislativa è di principio ammessa una certa schematizzazione, senza con ciò violare il principio di proporzionalità in senso stretto. È quindi possibile definire disposizioni uniformi per un gran numero di casi, a prescindere dalle circostanze di ogni singolo caso. Questo approccio raggiunge però i propri limiti laddove una tale schematizzazione comporti esiti che non risultano più né opportuni né adeguati, sia perché situazioni effettivamente diverse non possono essere trattate allo stesso modo, sia perché la norma indifferenziata va a colpire in maniera particolarmente marcata singole persone o determinati gruppi di persone39. Il presente progetto preliminare propone tale schematizzazione in quanto, per una determinata categoria di reati («crimini violenti»), esclude espressamente che, nel valutare i casi di rigore, si tenga conto della mancanza di legami o dell’esistenza di legami deboli con il Paese d’origine.

In senso astratto occorre pertanto valutare se, per determinati reati («crimini violenti»), l’esclusione totale del criterio dei legami con il Paese d’origine, qualora venisse applicata la clausola dei casi di rigore di cui all’articolo 66a capoverso 2 CP e all’articolo 49a capoverso 2 CPM, garantirebbe comunque una sufficiente considerazione del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e art. 36 cpv. 3 Cost.) nella stragrande maggioranza dei casi ipotizzabili. In molti casi la considerazione di altri aspetti relativi alla situazione personale della persona interessata – per esempio i suoi legami con la Svizzera – potrebbe consentire una ponderazione differenziata degli interessi.

Non è comunque possibile escludere che, in taluni casi, la nuova normativa proposta sia difficilmente compatibile con le norme costituzionali concernenti la proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e art. 36 cpv. 3 Cost.).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

6.2.1 CEDU, Patto II dell’ONU, Convenzione sui diritti del fanciullo e Convenzione sui rifugiati

Nel messaggio concernente l’iniziativa espulsione40 e nel messaggio concernente l’attuazione dell’espulsione di stranieri che commettono reati si esamina in dettaglio la questione della conformità con il diritto internazionale41. Il Consiglio federale vi ha osservato che le nuove disposizioni sull’espulsione penale potrebbero determinare conflitti con la CEDU, con il Patto II dell’ONU, con la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo42, con l’ALC e con la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea del libero scambio (Convenzione

39 Cfr. BSK BV-WALDMANN, art. 8 n. 37.

40 FF 2009 4427

41 Cfr. messaggio concernente l’attuazione dell’espulsione di stranieri che commettono reati, pagg. 5180 segg. e 5243 segg.

42 RS 0.107