Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 18 pagine
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vincolante dal punto di vista giuridico nell’OSiti contribuisce alla certezza del diritto e all’uguaglianza giuridica.
Per i Comuni non cambia nulla con la definizione nell’OSiti di un valore di concentrazione totale generale per le PFAS. Indipendentemente dal fatto che si applichi una valutazione del singolo caso oppure un valore di concentrazione secondo l’OSiti, per l’indagine e l’eventuale risanamento di siti inquinati da PFAS, ad esempio da schiume antincendio che le contengono, se possibile i Cantoni sono tenuti a fornire una prestazione reale o ad assumersi i costi. Un valore di concentrazione totale per le PFAS vincolante dal punto di vista giuridico nell’OSiti contribuisce alla certezza del diritto e all’uguaglianza giuridica anche per i Comuni.
5.2 Ripercussioni sull’economia
5.2.1 Ripercussioni sulle imprese
Le imprese che hanno impiegato PFAS sono tenute già oggi ad assumersi i costi e a partecipare al risanamento, qualora i loro siti siano inquinati e sussista una necessità di indagine, sorveglianza o risanamento. L’introduzione di un valore di concentrazione totale per le PFAS nell’OSiti non modifica tali obblighi. La certezza del diritto e la sicurezza di pianificazione aumentano, poiché in futuro la valutazione si baserà su un valore di concentrazione totale univoco per le PFAS, riducendo così le incertezze e gli oneri amministrativi.
Numerose imprese sono interessate dalle conseguenze dell’impiego delle PFAS. Ciò, tuttavia, va attribuito alla problematica generale delle PFAS, indipendentemente dal fatto che il valore di concentrazione totale sia definito per il singolo caso in funzione del sito oppure a livello di ordinanza.
In base a esami condotti dai servizi specializzati cantonali per i siti contaminati, come pure a stime di alcuni Cantoni e a estrapolazioni sulla Svizzera, si presuppone che circa 500 siti aziendali debbano essere sottoposti a indagine in relazione alle PFAS. In una prima fase può trattarsi di indagini storiche secondo l’articolo 7 capoverso 2 OSiti (p. es. consultazione della vecchia documentazione relativa all’impiego di prodotti chimici).
Obbligo di verifica n. 1 LSgrI: semplificazione per le piccole imprese
Dal momento che il progetto non genera ulteriori oneri regolatori o amministrativi per le imprese coinvolte, non si possono proporre norme semplificate per le piccole e medie imprese secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi di regolamentazione (LSgrI; RS 930.31). L’eventuale obbligo di indagine, di sorveglianza o di risanamento di un sito risulta indipendentemente dal fatto che il valore di concentrazione totale sia definito per il singolo caso in funzione del sito oppure a livello di ordinanza.
Obbligo di verifica n. 2 LSgrI: prevenzione di uno «swiss finish»
In assenza di obblighi nuovi o modificati, per le imprese coinvolte non sono previsti requisiti più severi rispetto a quelli di regolamentazioni comparabili in altri Paesi. La