Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 18 pagine

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un composto di diverse PFAS con l’ausilio del fattore di potenza relativa (RPF). Di regola, invece del RPF viene utilizzato il concetto di fattore di tossicità equivalente (TEF). L’approccio è paragonabile al metodo già applicato nell’OSiti per la valutazione dei rischi di composti di diossine, furani e bifenili policlorurati diossina-simili (dl-PCB) ed è contestato negli ambienti specialistici. Anche nell’UE le regolamentazioni variano: mentre nell’attuale direttiva sull’acqua potabile non è applicata nessuna ponderazione della tossicità per il valore totale delle PFAS, nella direttiva quadro sulle acque sarà introdotto un RPF del RIVM.

Nel 2022, il Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) della Commissione europea ha stimato che la proposta del RIVM era il migliore approccio disponibile per la definizione di standard qualitativi ambientali (Environmental Quality Standards, EQS) per le PFAS. L’UFAM concorda con tale stima.

Il PFOA, noto e relativamente ben analizzato, è scelto come sostanza di riferimento con FTE 1. La tossicità di tutte le altre PFAS è quindi valutata relativamente al PFOA. Ad esempio, al PFOS è assegnato il FTE 2, poiché la sua tossicità è classificata come il doppio di quella del PFOA. Nel calcolo della somma, la concentrazione di PFOS misurata è moltiplicata per due e confluisce nella somma con una ponderazione doppia. Al contrario, ad esempio, il PFHxA presenta un FTE di 0,01, pertanto nel calcolo della somma è moltiplicato per 0,01. I FTE tengono meglio conto delle tossicità differenti e, di conseguenza, della minaccia reale delle PFAS. Nello studio RIVM, per alcune PFAS è indicato un intervallo diRPF. Per l’OSiti deve essere applicato il valore medio4. I valori TEQ applicati in oltre 300 casi dall’estate 2021 dimostrano che questa procedura è applicabile nel settore dei siti contaminati.

Definizione secondo l’allegato 1 capoverso 1 OSiti

Come illustrato nella tabella dell’allegato 1 capoverso 1 OSiti, sono da considerare in linea di principio almeno le 16 PFAS elencate. In caso di inquinamento sospetto da altre PFAS, tuttavia, occorre analizzare queste ultime e integrarle nella somma. A tal fine sono necessari anche fattori di potenza delle PFAS che non sono elencati. Ai sensi di un’esecuzione armonizzata, l’UFAM pubblica sul suo sito tutti i FTE definiti a titolo supplementare e raccomanda l’utilizzo di tali fattori.

4.3 Introduzione di un valore di concentrazione totale ponderato in base alla tossicità per le PFAS ai fini della valutazione della necessità di risanamento dei siti inquinati da PFAS in relazione al bene da proteggere «acque superficiali» (art. 10 cpv. 2 lett. a OSiti)

Qualora debba essere valutata la necessità di risanamento di un sito inquinato in relazione alle acque superficiali, secondo l’articolo 10 capoverso 2 OSiti si applica di norma un valore di concentrazione dieci volte superiore a quello di cui all’allegato 1 OSiti.

4 Nell’approccio del RIVM per alcune PFAS è indicato un intervallo di RPF. In questi casi la direttiva quadro sulle acque dell’UE ha scelto il valore medio dell’intervallo quale RPF da applicare. Questi RPF o FTE devono anche essere ripresi nell’OSiti per questioni di armonizzazione. Ciò implica per tre PFAS una modifica minima del FTE finora applicato: per il PFPeA da 0,05 a 0,03; per il PFHpA da 1 a 0,505 e per il PFDA da 10 a 7.