Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 18 pagine
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revisione dell’OSiti esclude così uno «swiss finish» secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LSgrI.
Obbligo di verifica n. 3 LSgrI: semplificazione dell’esecuzione con l’ausilio di mezzi elettronici
Poiché l’introduzione nell’OSiti del valore di concentrazione totale ponderato in base alla tossicità per le PFAS pari a 200 ng TEQ/l non crea nuovi obblighi per le imprese, non risultano neanche compiti supplementari per l’esecuzione, che, secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c LSgrI, può essere semplificata con l’ausilio di mezzi elettronici. Le indagini e i risanamenti necessari vanno in ogni caso effettuati. La competenza per l’esecuzione delle disposizioni rilevanti spetta ai Cantoni.
Obbligo di verifica n. 4 LSgrI: abrogazione di regolamentazioni nello stesso settore
Con l’entrata in vigore delle presenti modifiche si sfrutta a pieno un potenziale di ottimizzazione esistente ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d LSgrI, poiché la definizione dei valori di concentrazione totali per le PFAS nei singoli casi decade.
Stima dei costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI
Con l’introduzione nell’OSiti del valore di concentrazione totale per le PFAS, non risultano obblighi nuovi o modificati per le imprese coinvolte. Già oggi, sulla base dei fondamenti giuridici esistenti, i Cantoni ordinano indagini, sorveglianze e risanamenti, considerando che l’UFAM deve approvare i valori di concentrazione totali per le PFAS definiti per ogni sito. I detentori e i responsabili di siti inquinati da PFAS sono già oggi tenuti ad assumersi i costi e a partecipare al risanamento. I costi risultanti dall’indagine, dalla sorveglianza e dal risanamento sono dunque costi che insorgerebbero comunque. Non si prevedono costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI. Al contrario, il progetto crea certezza del diritto e fa decadere l’indagine dei singoli casi da parte dell’UFAM.
5.2.2 Ripercussioni su altri gruppi / operatori economici
In caso di utilizzo di schiume antincendio contenenti PFAS, dal punto di vista giuridicoformale i pompieri sono coinvolti quali cosiddetti perturbatori per comportamento, indipendentemente dal fatto che nell’OSiti sia definito un valore di concentrazione o continuino a essere valutati i singoli casi. L’introduzione nell’OSiti di un valore di concentrazione totale generale per le PFAS accelera tendenzialmente l’esecuzione da parte delle autorità, portando così all’ordinazione più tempestiva di eventuali indagini e risanamenti rispetto ai casi di applicazione di valori di concentrazione totali per le PFAS specifici per i singoli casi. In questo caso i costi sorgono prima. Va sottolineato che, in linea con la modifica della LPAmb del 1° aprile 2025, per i corpi di pompieri dipendenti da enti pubblici è possibile una partecipazione ai costi da parte della Confederazione pari al 40 per cento su misure richieste in base alla legislazione sui siti contaminati (cfr. art. 32ebiscpv. 10 e 11 in combinato disposto con l’art. 32etercpv. 1 lett. h e i LPAmb).
5.2.3 Ripercussioni sull’economia
Le misure pianificate non si ripercuotono direttamente sulla concorrenzialità, sull’attrattività della piazza, sul grado di apertura internazionale, sul PIL o sulla crescita, sulla produttività o sull’effetto di distribuzione.