Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 18 pagine
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il più semplice possibile senza allontanarsi troppo dalla gestione ordinaria secondo l’OSiti.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
L’ammontare del valore di concentrazione totale ponderato in base alla tossicità influisce in particolare sui costi di risanamento che i Cantoni, i Comuni e il fondo OTaRSi devono sostenere in caso di inadempienza o nei siti contaminati da schiume antincendio. Anche gli Uffici federali e i Dipartimenti interessati, quali l’Ufficio federale dei trasporti (UFT), il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), l’Ufficio federale delle strade (USTRA) e l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) dovrebbero far fronte a costi, per esempio a seguito del risanamento di siti contaminati da schiume antincendio contenenti PFAS. Una stima di massima prevede costi per la Confederazione pari a circa 1 miliardo di franchi5 suddivisi almeno per i prossimi vent’anni.
Questi costi sono comunque «imprescindibili». Al momento, per le PFAS (e per tutte le altre sostanze non elencate nella tab. 1 dell’all. 1 OSiti) le autorità devono definire un valore di concentrazione per il singolo caso e presentarlo all’UFAM per approvazione (all. 1 cpv. 1 secondo periodo OSiti). Ciò significa che anche se nell’allegato 1 OSiti non figurasse un valore di concentrazione, i siti contaminati da PFAS dovrebbe comunque essere analizzati, valutati e, se del caso, risanati. Il fondo OTaRSi partecipa in ogni caso ai costi di risanamento degli hotspot delle PFAS, qualora le condizioni corrispondenti siano soddisfatte (art. 32ebisLPAmb e 10‒11 dell’ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati, OTaRSi; RS 814.681).
Con il presente progetto, ossia con l’introduzione di un valore di concentrazione totale per le PFAS, decade la valutazione delle richieste e l’approvazione dei singoli casi. Si riduce così l’onere amministrativo a livello federale, in particolare nell’ambito dei chiarimenti dei singoli casi e della verifica di coerenza.
Poiché i Cantoni, poi, non devono più presentare richieste per l’approvazione dei singoli casi, anche l’onere amministrativo diminuisce.
In qualità di autorità esecutive, in futuro i Cantoni dovranno effettuare valutazioni dei siti in base ai valori di concentrazione totali per le PFAS secondo l’OSiti e integrare o rielaborare di conseguenza il catasto dei siti inquinati (p. es. mediante inserimento di siti finora non classificati come centri di esercitazioni antincendio). Può rivelarsi necessaria anche una nuova valutazione di siti già sottoposti a indagine o già risanati.
L’onere per l’esecuzione, tuttavia, risulta indipendentemente dal fatto che si applichi una valutazione dei singoli casi oppure un valore di concentrazione generale secondo l’OSiti. Questa misura consente un’esecuzione più efficiente, dal momento che la definizione per il singolo caso, onerosa in termini di tempo, decade. Inoltre, un valore
5 Secondo il punto di vista e le conoscenze attuali