Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 18 pagine

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all’esecuzione sulle esigenze per l’immissione di percolato di discarica («Exigences applicables au déversement du lixiviat de décharge», disponibile in francese e tedesco) è stato completato con il tema delle PFAS; inoltre è stato definito lo stato della tecnica per la rimozione delle PFAS dal percolato di discarica raccolto e da acque sotterranee contaminate pompate da siti inquinati. Questi settori ambientali sono strettamente correlati poiché perseguono obiettivi di protezione simili e, di conseguenza, sono stati elaborati in modo coordinato. I valori limite corrispondenti sono definiti in particolare in considerazione della protezione delle acque.

I valori limite delle PFAS per il settore del suolo saranno definiti nell’ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12) e orientati, tra l’altro, alla fertilità del suolo. Tali valori sono attualmente in fase di elaborazione e definiranno in particolare le possibilità di valorizzazione del suolo. Il valore di concentrazione totale per le PFAS ponderato in base alla tossicità introdotto in questo progetto interessa esclusivamente l’acqua quale bene da proteggere. Al fine di evitare incoerenze, l’allegato 3 OSiti relativo al suolo sarà completato solo in un secondo momento con un valore di concentrazione totale per le PFAS, il quale dovrà essere ponderato in base alla tossicità, tenuto conto dell’assunzione diretta di terra, come avviene per l’acqua quale bene da proteggere.

2 Punti essenziali del progetto

La presente modifica dell’OSiti pone l’accento sulla valutazione della necessità della sorveglianza e del risanamento attraverso la determinazione del corrispondente valore di concentrazione totale nell’allegato 1 per le acque. La valutazione volta a stabilire se un sito inquinato produce effetti nocivi o molesti viene effettuata applicando i criteri di valutazione di cui agli allegati 1‒3. Per la valutazione nell’ambito delle acque vengono applicati i valori di concentrazione specifici secondo l’allegato 1, definiti per ciascuna sostanza nociva. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in tal senso ai sensi dell’articolo 32c capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01).

Il progetto contempla le modifiche dell’OSiti riportate di seguito:

• introduzione di un valore di concentrazione totale ponderato in base alla tossicità per le PFAS, ai fini della valutazione dell’effetto dei siti inquinati da PFAS sulle acque sotterranee, pari a 200 ng di equivalenti di tossicità al litro (TEQ/l) per la somma di almeno 16 PFAS (all. 1 cpv. 1);

• introduzione dei FTE da applicare nel calcolo del valore di concentrazione totale per le PFAS (all. 1 cpv. 6);

• introduzione di un valore di concentrazione totale ponderato in base alla tossicità per le PFAS, ai fini della valutazione della necessità di risanamento dei siti inquinati da PFAS in relazione al bene da proteggere «acque superficiali», pari a 200 ng TEQ/l per la somma di almeno 16 PFAS (art. 10 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con l’all. 1 cpv. 1 e 6);

• introduzione di un valore di concentrazione totale ponderato in base alla tossicità per le PFAS, ai fini della valutazione della necessità di sorveglianza dei siti