H.3.4.1 Urbanizzazione grezza e urbanizzazione particolare a cura di collettività pubbliche

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

AFC · Info IVA settore 19 · H.3.4.1 Urbanizzazione grezza e… · Italiano

Si è in presenza di un’urbanizzazione grezza (urbanizzazione primaria e urbanizzazione grezza) quando i terreni vengono collegati alle vie d’accesso, alle condotte, canalizzazioni ecc. Si definisce grezza l’urbanizzazione di più particelle fino al relativo confine. Con questa urbanizzazione il terreno aumenta di valore. Questi lavori di urbanizzazione sono di regola eseguiti da un S del Comune o dal proprietario stesso.

Gli emolumenti per l’urbanizzazione fatturati a tale scopo dal Comune (di norma contributi relativi a confinanti, superficie, valore aggiunto o perimetro) devono necessariamente essere pagati dal proprietario dell’immobile sulla base di un regolamento o di un decreto e pertanto non soggiacciono all’imposta in quanto emolumenti per attività sovrane (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA).

A differenza dell’urbanizzazione grezza, l’urbanizzazione particolare di un fondo costituisce una prestazione imponibile (prestazione edile) che comprende le prestazioni di urbanizzazione dal confine della particella all’edificio (ad es. vie di accesso all’interno della particella; → cifra H.3.5).

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).