Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 16 pagine
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Ordinanza sulle vie di comunicazione storiche (OPVS); Rapporto esplicativo (avamprogetto agosto 2004) 10
corrispondere al pregiudizio provocato dall’intervento e, in primo luogo, devono essere adottati lungo la medesima via di comunicazione storica d’importanza nazionale, vale a dire sul medesimo oggetto (percorso, itinerario o segmento) conformemente all’art. 3 OPVS e all’allegato 1 all’OPVS. Se ciò non è opportuno, e in secondo luogo, possono essere adottati adeguati provvedimenti sostitutivi su un’altra via di comunicazione storica. Nella misura del possibile i provvedimenti sostitutivi devono essere subordinati all’onere o alla condizione di equipaggiare o di conservare la rispettiva via di comunicazione come percorsi pedonali, sentieri o piste ciclabili (art. 3 cpv. 2 terza frase, art. 6 cpv. 1 e art. 9 della legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri, LPS, RS 704; art. 3 cpv. 3 lett. c LPT). Se l’intervento comporta la soppressione di un percorso pedonale o di un sentiero, occorre rispettare il corrispondente obbligo di sostituzione (artt. 7 e 9 LPS).
Gli obblighi di ripristino di cui al cpv. 3, seconda frase si prefiggono di compensare i pregiudizi ammessi e pertanto legali. Vanno distinti dall’obbligo di ripristino dello stato legittimo dopo interventi illeciti. Se una via di comunicazione storica d’importanza nazionale protetta dall’ordinanza è danneggiata senza la necessaria autorizzazione, conformemente all’art. 24e LPN l’autore del danno può essere obbligato ad annullare i provvedimenti presi illecitamente (lett. a), ad assumersi i costi per la riparazione dei danni (lett. b) e a fornire un adeguato risarcimento se i danni non possono essere riparati (lett. c).
cpv. 4: Obbligo di ridurre al minimo i pregiudizi
Secondo l’art. 6 cpv. 1 LPN, occorre in ogni caso vigilare affinché gli oggetti protetti siano per quanto possibile salvaguardati. Tale obbligo è concretizzato nel cpv. 4 che prescrive che i pregiudizi agli obiettivi della protezione devono essere ridotti al minimo (cfr. BGE cascate di Giessbach del 22 gennaio 2003, 1A.151/2002, E. 4.1 a.E., pubblicata in URP 2003 235 segg.).
Le considerazioni relative alla normativa secondo l’art. 6 riguardano sia i segmenti protetti sia i
loro supporti del traffico.
Art. 7 Obbligo di documentazione e notificazione
Per le ricerche storiche sulla costruzione delle strade i reperti storico-edilizi e i rilevamenti del terreno sono di importanza fondamentale. L’obbligo di documentazione previsto nel capoverso 1 vale per tutti gli interventi sulle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale effettuati per adempiere ai compiti della Confederazione, indipendentemente dal fatto che tali interventi siano autorizzati d’ufficio (art. 6 cpv. 1 OPVS) o che siano autorizzati per particolari motivi (art. 6 cpv. 2 e 3 OPVS). I reperti storico-edilizi e i rilevamenti del terreno devono essere documentati se la sostanza storica è modificata o rinvenuta nell’ambito di scavi. In tali casi, secondo una pratica confermata, devono essere autorizzati scavi archeologici d’urgenza e il cantiere deve essere sospeso se sono esumati ritrovamenti di interesse storico.
L’art. 27 cpv. 1 OPN obbliga i Cantoni a comunicare all’USTRA gli atti normativi concernenti la protezione delle vie di comunicazione storiche (cfr. al riguardo Osservazioni generali, n. 1.5 Esecuzione dell’OPVS). Manca tuttavia una base legale che permetta di esigere che le competenti autorità cantonali e federali comunichino all’USTRA le decisioni riguardanti le vie di comunicazione storiche, come invece avviene con l’obbligo di informare l’UFAFP delle decisioni concernenti la protezione dei biotopi e delle zone palustri (art. 27 cpv. 2 OPN). L'OPN non prevede nemmeno un obbligo di notificare gli interventi. Tenuto conto del fatto che occorre aggiornare l’inventario (art. 5, cpv. 2, LPN) e riesaminare regolarmente - almeno ogni 20 anni -