Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 16 pagine
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Ordinanza sulle vie di comunicazione storiche (OPVS); Rapporto esplicativo (avamprogetto agosto 2004) 16
451.33), l’ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi (RS 451.34) e l’ordinanza sulle zone palustri (RS 451.35). In effetti, contrariamente all’Inventario delle vie di comunicazione storiche, l’esecuzione degli inventari sui biotopi e sulle zone palustri lasciano scarso margine di manovra ai Cantoni che devono applicare precise prescrizioni federali.
Allegato 1
Conformemente all'art. 3 OPVS, i percorsi, gli itinerari e i segmenti delle vie di comunicazione storiche protette dall’ordinanza sono iscritti nell’elenco delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale (allegato 1). I percorsi d’importanza nazionale sono rappresentati mediante l’abbreviazione del Cantone e un numero (per esempio ZH 5); essi comprendono itinerari e segmenti menzionati nell’allegato 2, vale a dire nella pubblicazione della descrizione degli oggetti d’importanza nazionale conformemente all’art. 4 cpv. 1 OPVS. Gli itinerari d’importanza nazionale sono iscritti nell’allegato 1 (con l’abbreviazione del Cantone e due numeri; per esempio BE 11.1) soltanto se fanno parte di un percorso che non è d’importanza nazionale. Ugualmente, i segmenti d’importanza nazionale sono iscritti nell’allegato 1 (con l’abbreviazione del Cantone e tre numeri; per esempio UR 21.1.3) soltanto se fanno parte di un percorso e di un itinerario che non è d’importanza nazionale.
Allegato 2
L'allegato 2 comprende la descrizione delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale conformemente all’art. 4 cpv. 1 OPVS. È pubblicato separatamente dalla RU e può essere consultato su Internet (www.admin.ch/@@), presso l’USTRA e i Cantoni conformemente all’art. 9 cpv. 2 OPVS (cfr. al riguardo i commenti all'art. 9 cpv. 2).