Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 16 pagine
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Ordinanza sulle vie di comunicazione storiche (OPVS); Rapporto esplicativo (avamprogetto agosto 2004) 6
partenza e d’arrivo. I percorsi e gli itinerari sono inoltre suddivisi in diverse parti, chiamate segmenti nell’inventario federale e nell’art. 5 OPVS, se la storia della via o la sua sostanza edile giustificano una descrizione particolare.
Di regola, gli oggetti dell’inventario federale sono percorsi interi. In singoli casi però sono d’importanza nazionale anche gli itinerari o i segmenti di un percorso che non può, nella sua integralità, essere considerato d’importanza nazionale.
Art. 4 Descrizione degli oggetti
La descrizione dei singoli oggetti dell’inventario federale delle vie di comunicazione storiche figura nell’allegato 2 conformemente all’art. 4 cpv. 1 prima frase. Questa „Pubblicazione della descrizione degli oggetti d’importanza nazionale“ (rubrica dell’art. 9 OPVS), conformemente all’art. 4 cpv. 1 seconda frase, contiene segnatamente indicazioni sulla posizione, l’importanza storica e la sostanza dei singoli oggetti. La documentazione comprende in primo luogo la descrizione dei singoli oggetti, compresi i supporti del traffico (cfr. al riguardo l’art. 5 cpv. 4 e il corrispondente commento). In seguito, sulle carte d’inventario 1:25 000 sono riportati la posizione dei singoli oggetti, le loro suddivisioni e le loro diverse sostanze. Infine, i singoli ritrovamenti della prima ricognizione del territorio sono riportati sulla carta del territorio in scala 1:25 000. Occorre pure verificare più accuratamente in che misura queste carte del territorio e gli altri elementi dell’allegato 2 devono in seguito essere aggiornati. Anche se è pubblicato indipendentemente dall’OPVS, l’allegato 2 è comunque parte integrante della presente ordinanza e, almeno nelle sue parti sostanziali, ha carattere normativo. L’allegato 2 ha un’importanza sostanziale in particolare per quanto concerne la determinazione degli obiettivi della protezione (art. 5 OPVS) per i singoli oggetti dell’inventario federale.
La facoltà di modificare lievemente le indicazioni riguardanti gli oggetti dell’inventario è delegata dal Consiglio federale al DATEC, conformemente al cpv. 2 prima frase. Una corrispondente disposizione ha dato buoni risultati nell’ambito degli inventari federali che si fondano sulla legislazione federale concernente la caccia (art. 3 dell’ordinanza sulle bandite federali, OBAF, RS 922.31; art. 3 dell’ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori, ORUAM, RS 922.32). La delega della competenza al Dipartimento si fonda sull’art. 48 cpv. 1 prima frase LOGA che prevede che il Consiglio federale può delegare ai Dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Sono considerate lievi le modifiche d’importanza secondaria (cfr. al riguardo art. 48 cpv. 1 seconda frase LOGA, secondo cui la competenza di emanare norme di diritto può essere delegata al Dipartimento solo nel caso di norme di portata limitata). Il cpv. 2 seconda frase concretizza la portata delle lievi modifiche per quanto concerne le vie di comunicazione storiche: sono considerate di lieve entità le modifiche che non si ripercuotono sull’esistenza degli itinerari o dei segmenti dei singoli percorsi e non alterano in maniera essenziale la loro sostanza. Le modifiche importanti della descrizione della situazione, dell’importanza storica e della sostanza dei singoli oggetti restano invece di competenza del Consiglio federale. Sono considerate modifiche importanti il completamento o la soppressione di un segmento o di un itinerario di un percorso, nonché la modifica della classificazione della sostanza di un oggetto (p. es. «tracciato storico con grande sostanza» invece di «tracciato storico con sostanza»; cfr. riguardo a questa differenza i commenti all’art. 5 OPVS).
Secondo l’art. 5 cpv. 2 LPN, gli inventari non sono esaustivi e devono essere regolarmente esaminati e aggiornati. Questo compito va adempito costantemente. Inoltre il cpv. 3 stabilisce che, ogni 20 anni, occorre procedere a un completo riesame dell’allegato 2. Per tale intervallo è