Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 16 pagine
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Ordinanza sulle vie di comunicazione storiche (OPVS); Rapporto esplicativo (avamprogetto agosto 2004) 11
la pubblicazione separata (art. 4 cpv. 3 OPVS), gli interventi effettuati devono essere notificati all'USTRA. Il cpv. 2 prescrive pertanto che le autorità competenti di Confederazione e Cantoni
– vale a dire tutte le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni, permessi e concessioni
– notifichino all’USTRA tutti gli interventi sulle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale che pregiudicano gli obiettivi della protezione. Tale condizione è vincolata all’ulteriore obbligo di presentare la documentazione riguardo ai reperti storico-edilizi e ai rilevamenti del terreno allestita in virtù del capoverso 1 dopo gli interventi.
Art. 8 Informazione
Secondo l’art. 25a cpv. 1 LPN, la Confederazione e i Cantoni provvedono all’informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sull’importanza e sullo stato della natura e del paesaggio. L'OPVS affida alla Confederazione almeno un compito d’informazione equivalente, poiché la protezione delle vie di comunicazione storiche concerne la protezione del patrimonio oltre la protezione del paesaggio. Per quanto concerne la protezione del patrimonio non c’è un obbligo d’informazione di diritto federale fondato sull’art. 25a cpv. 1 LPN. Tale disposizione indica invece espressamente che il pubblico e le autorità devono essere informati per quanto concerne la protezione del paesaggio (cfr. Osservazioni generali, n. 1.2: la protezione delle vie di comunicazione storiche è parte integrante della protezione della natura e del paesaggio). Alla Confederazione è in primo luogo affidato il compito di informare il pubblico sul significato generale delle vie di comunicazione storiche e sulla necessità di proteggerle. Rientra in questo ambito l’informazione sull’utilizzazione e il potenziale delle vie di comunicazione storiche per l’economia nonché per il tempo libero e il turismo. L’art. 8 affida tale competenza in materia d’informazione (in seno all’amministrazione federale) all’USTRA.
Art. 9 Pubblicazione della descrizione degli oggetti d’importanza nazionale
A causa del suo volume, l’allegato (1 e 2 all’OPVS non si presta alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). L’art. 4 cpv. 1 (ancora vigente) della legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPub; RS 170.512) dispone che i testi legislativi di questo tipo sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando o con l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti; in questo caso, come precisa l’art. 4 cpv. 2 prima frase LPub, il testo è pubblicato in un’altra pubblicazione o mediante tiratura separata. Tuttavia, l’allegato (1 e 2) non deve essere stampato ma va pubblicato esclusivamente sotto forma elettronica. Secondo l’art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici (RS 170.512.2), i dati giuridici della Confederazione sono pubblicati, se possibile, anche in forma elettronica, vale a dire tramite media elettronici (p. es. Internet) o su supporti informatici (p. es. CD-ROM) conformemente all’art. 3 lett. b della succitata ordinanza. La versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se, secondo l’art. 1 cpv. 2 dell’ordinanza, una disposizione legale lo prevede espressamente, o se i dati giuridici vengono pubblicati soltanto in forma elettronica. Il cpv. 1 prima frase crea la base legale necessaria nell’ambito dell’OPVS. L’allegato 2 menziona il corrispondente indirizzo elettronico come rimando, conformemente all’art. 4 cpv. 1 LPub. L’USTRA sta considerando la possibilità di affidare la creazione e la gestione del sito Internet a un fornitore esterno. Le ulteriori modifiche di tale pubblicazione, devono essere segnalate ogni volta nella RU (cfr. p. es. RU 2003 728 riguardo a modifiche dell’allegato dell’ordinanza concernente le torbiere alte), anche se sono di scarsa importanza (cfr. p. es. RU 2003 863 concernente le modifiche dell’allegato 2 dell’ordinanza sulle bandite federali). (Da allora, la LPub è stata sottoposta a revisione totale [testo sottoposto a referendum in FF 2004 2739]. Il nuovo