Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 16 pagine
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Ordinanza sulle vie di comunicazione storiche (OPVS); Rapporto esplicativo (avamprogetto agosto 2004) 2
1.2. La protezione delle vie di comunicazione storiche è parte integrante della protezione della natura e del paesaggio
Le vie di comunicazioni storiche e le forme che prendono nel terreno (p. es. nelle gole) possono essere considerate, da un lato, monumenti culturali, vale a dire opere di particolare importanza create dalla mano dell’uomo; la protezione delle vie storiche fa pertanto parte della tutela dei monumenti storici. D’altro lato, si tratta anche sostanzialmente di proteggere il paesaggio, nella misura in cui le vie di comunicazione storiche marcano con la loro impronta i paesaggi che attraversano.
Occorre distinguere tra la protezione delle vie di comunicazione storiche e l’archeologia, che si prefigge la ricerca, la protezione e la tutela di monumenti storici sepolti nel suolo, di rovine e altri siti archeologici. Come gli altri ambiti della protezione dei monumenti storici, l’archeologia è disciplinata dalla LPN ma sottostà anche ad altre normative. Così, l’art. 724 del Codice civile (CCS; RS 210) prescrive che gli oggetti antichi di rilevante pregio scientifico sono di proprietà del Cantone nel cui territorio sono scoperti (cpv. 1) e che i proprietari del fondo in cui sono scoperti sono tenuti a permetterne gli scavi mediante risarcimento dei danni che gliene derivano (cpv. 2). Secondo il diritto cantonale applicabile, vigono inoltre obblighi di notifica della scoperta di oggetti di valore archeologico (p. es. secondo l’art. 10f cpv. 1 della legge sulle costruzioni del Canton Berna) per permettere alle autorità competenti di adottare misure adeguate (p. es. scavi urgenti; cfr. l’art. 10f cpv. 2 della legge bernese sulle costruzioni).
1.3. Elaborazione dell’Inventario federale e dell’ordinanza
Nel 1980, l’allora Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio (oggi Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, UFAFP) ha deciso di creare un Inventario federale delle vie di comunicazione storiche. Nel 1983, è stato incaricato di elaborare le corrispondenti basi scientifiche un gruppo di ricercatori diretto dal Prof. Klaus Aerni (geografia) e dal Prof. Heinz Hertig (storia), con sede centrale al «Geographisches Institut der Universität Bern» e sedi regionali nelle diverse parti del Paese. Dopo più di 20 anni di ricerche storiche sulle strade e di lavori di classificazione, alla fine del 2003 i lavori sono giunti al termine e ne sono stati presentati i risultati per l’insieme della Svizzera.
Già nel 1997 il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) hanno posto in consultazione presso i Cantoni e le cerchie interessate un primo avamprogetto di ordinanza. Allora, solo alcuni Cantoni disponevano di un progetto d’inventario federale.
Nel 2000, in seno all’amministrazione federale, i compiti legati alle vie di comunicazione storiche sono stati trasferiti all’Ufficio federale delle strade (USTRA). Su mandato del DATEC, e in collaborazione con una commissione complementare composta da rappresentanti degli Uffici federali interessati e dei Cantoni, questo Ufficio ha completamente rielaborato l’avamprogetto di ordinanza.
Vista la sua estensione, l'allegato all'OPVS con l'elenco completo dei percorsi e la descrizione degli oggetti di importanza nazionale non può essere pubblicato in formato cartaceo. Per ovviare a questa lacuna, l'Ufficio federale delle strade ha pertanto elaborato una versione elettronica degli allegati 1 e 2 basata su un sistema d'informazione geografica. Accedendo alla pagina web http://ivs-gis.admin.ch è possibile consultare e stampare qualsiasi carta d'inventario o del territorio come pure l'elenco dei percorsi e la descrizione degli oggetti.