Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 16 pagine
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Ordinanza sulle vie di comunicazione storiche (OPVS); Rapporto esplicativo (avamprogetto agosto 2004) 14
i mezzi disponibili sono insufficienti, sussistono tre diverse possibilità: applicare un’aliquota ridotta, garantire il versamento di un sussidio federale per un altro anno (art. 17 cpv. 2 lett. a LSu) oppure respingere la domanda se un aiuto finanziario non può essere concesso entro un termine ragionevole (art. 13 cpv. 5 LSu).
In caso di inadempienza totale o parziale del compito, occorre anzitutto procedere a una diffida. Se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito, l'autorità competente non versa l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento (art. 28 cpv. 1 LSu, art. 11 cpv. 2 e 3 avamprogetto OPN). Se, nonostante diffida, il richiedente adempie insufficientemente il suo compito, l'autorità competente riduce adeguatamente l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento (art. 28 cpv. 2 LSu, art. 11 cpv. 2 e 3 avamprogetto OPN). Nei casi di rigore, si può rinunciare in tutto o in parte alla restituzione (art. 28 cpv. 3 LSu, art. 11 cpv. 3 avamprogetto OPN).
cpv. 1: principio dell'applicazione delle disposizioni dell'OPN
Sul piano legislativo, i sussidi delle misure di conservazione delle vie di comunicazione storiche (compresi i supporti del traffico) risultano dalle disposizioni della LPN e della LSu. Sul piano delle ordinanze, si applicano invece di massima le disposizioni dell’OPN come prevede il cpv. 1.
Per tale ragione, i seguenti capoversi disciplinano solo i casi particolari degli aiuti finanziari destinati alle vie di comunicazione storiche.
Non occorre una normativa particolare per determinare chiaramente di quali spese tener conto per la concessione dei sussidi. Tenuto conto dell’art. 14 cpv. 1 LSu e dell'art. 6 cpv. 1 OPN, vanno considerate determinanti soltanto le spese strettamente connesse con la conservazione della sostanza delle vie di comunicazione storiche (cfr. le « Condizioni per il versamento di sussidi a favore delle vie di comunicazione storiche secondo l’art. 13 LPN », progetto dell’USTRA dell’11 dicembre 2002, n. 5). La chiara definizione delle spese è di particolare importanza per quanto concerne le vie di comunicazione storiche, siccome in tale ambito i progetti da valutare e sussidiare perseguono generalmente priorità diverse dalla conservazione della sostanza delle vie di comunicazione storiche (p. es. la costruzione o il rifacimento di strade).
cpv. 2: integrazione delle vie di comunicazione storiche nelle reti dei percorsi pedonali, sen-
tieri e piste ciclabili
Il cpv. 2 si fonda sull’art. 7 OPN secondo il quale la concessione di un aiuto finanziario può essere vincolata a determinati oneri e condizioni enumerati non esaustivamente (“segnatamente”) nell’art. 7 cpv. 1 OPN. Gli oneri e le condizioni menzionati in questa disposizione coprono in ampia misura le disposizioni accessorie necessarie per la concessione di aiuti finanziari alle vie di comunicazione storiche.
Resta soltanto da disciplinare che, nella decisione di concessione del sussidio, si possa determinare che la via di comunicazione in questione venga allestita o conservata come percorso pe-
donale, sentiero o pista ciclabile, e che tale carattere sia vincolante. Tale onere o condizione
si rivela indispensabile per garantire a lungo termine la sussistenza di fatto e di diritto delle vie