Rapporto esplicativo

Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 16 pagine

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Ordinanza sulle vie di comunicazione storiche (OPVS); Rapporto esplicativo (avamprogetto agosto 2004) 9

luogo diverso, indipendentemente dal fatto che l’oggetto in questione sia iscritto o no in un inventario federale. Cfr. al riguardo DTF 118 Ib 340, 123 II 506 e 508).

cpv. 1–2: Interventi ammissibili

Gli oggetti protetti iscritti in un inventario federale degli oggetti d’importanza nazionale (art. 5 cpv. 1 LPN) devono essere conservati o salvaguardati soltanto nella misura prevista dagli obiettivi della protezione (art. 6 cpv. 1 LPN). L’intervento è ammissibile (cpv. 1), se le modifiche

previste non portano pregiudizio alcuno agli obiettivi della protezione. A tale riguardo, una

chiara definizione degli obiettivi della protezione è di importanza sostanziale (art. 5 OPVS in relazione con l’allegato 2 all’OPVS). Gli obiettivi della protezione non sono lesi se, dopo un intervento, non è necessario aggiornare l’allegato 2. Si considerino per esempio i due casi seguenti: la sostituzione del manto naturale di una strada con un altro; il rafforzamento di un ponte con una struttura metallica che è invisibile all’esterno e non lede la sostanza del manufatto. L’ammissibilità di siffatti interventi non esime comunque dall’obbligo di documentazione e di notificazione all’USTRA (art. 7 OPVS).

Secondo il capoverso 2, sono ammissibili lievi pregiudizi degli obiettivi della protezione di un oggetto iscritto in un inventario federale di oggetti d’importanza nazionale (p es. la temporanea illuminazione della cima del Pilatus che fa parte di una zona iscritta nell’IFP, DTF 123 II 265 seg.; la fissazione dei deflussi residuali delle cascate di Giessbach, DTF del 22 gennaio 2003, 1A.151/2002, consid. 4.5.3–4.5.5 e 4.6, pubblicata in URP (Umweltrecht in der Praxis) 2003 235 segg.). In tali casi, occorre sempre eseguire una ponderazione degli interessi semplice. L’intervento deve essere giustificato da un interesse preponderante rispetto all’interesse alla protezione; non è tuttavia necessario che gli interessi a favore di un intervento siano d’importanza nazionale. I pregiudizi agli obiettivi della protezione devono essere ridotti al minimo (cpv. 4).

cpv. 3: Deroghe all’obbligo di conservare intatti gli oggetti della protezione

I pregiudizi più che lievi degli obiettivi della protezione sono considerati deroghe all’obbligo

di conservare intatti gli oggetti iscritti in un inventario d’importanza nazionale. Tale deroga entra in linea di conto, conformemente all’art. 6 cpv. 2 LPN, solamente se agli obblighi di conservare intatti gli oggetti della protezione si contrappongono interessi d’importanza nazionale equivalenti o di maggiore importanza.

L’interesse che milita a favore di un intervento deve essere d’importanza nazionale ed essere

fondato su un compito fissato dalla Costituzione o dalla legge (p. es. l’interesse nazionale a un approvvigionamento sufficiente di ghiaia o di energia elettrica oppure a disporre di aree sufficientemente estese per il deposito definitivo dei rifiuti). Ma non basta il riconoscimento di principio di un interesse nazionale fondato su un tale compito costituzionale o legale per far sì che un singolo progetto sia riconosciuto d’importanza nazionale; ciò deve ancora essere dimostrato nel caso concreto. Nei casi citati, occorre pertanto provare che l’approvvigionamento o l’eliminazione dei rifiuti sul piano regionale causano serie difficoltà, ma anche che non sussistono alternative valide (cfr. DTF cascate di Giessbach del 22 gennaio 2003, 1A.151/2002, consid. 4.5.3–4.5.5 e 4.6, pubblicata in URP 2003 235 segg.).

Anche se un intervento è giustificato da un interesse d’importanza nazionale equivalente o superiore, occorre rispettare l’obbligo di ridurre al minimo i pregiudizi agli obiettivi della protezione (cpv. 4) nonché esaminare la possibilità di adottare provvedimenti di ripristino rispettivamente provvedimenti sostitutivi adeguati. In tal caso, i provvedimenti di ripristino devono