Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 16 pagine
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Ordinanza sulle vie di comunicazione storiche (OPVS); Rapporto esplicativo (avamprogetto agosto 2004) 15
di comunicazione storiche sussidiate. L'integrazione delle vie di comunicazione storiche nella rete dei percorsi pedonali, dei sentieri – e se possibili nella rete delle piste ciclabili – nonché l’iscrizione obbligatoria degli oggetti sussidiati in un piano (dei percorsi pedonali, dei sentieri o delle piste ciclabili) dotato di carattere normativo deve pertanto divenire una condizione generale per la concessione dei sussidi secondo l’OPVS (cfr. le « Condizioni per il versamento di sussidi a favore delle vie di comunicazione storiche secondo l’art. 13 LPN », progetto dell’USTRA dell’11 dicembre 2002, n. 3 e 4). Il cpv. 2 si basa sugli art. 3 segg. LPS e sull'art. 3 cpv. 3 lett. c LPT.
cpv. 3 : Esclusione dell’assegnazione di aiuti finanziari per la conservazione di edifici
La presente ordinanza protegge i supporti del traffico allo stesso titolo delle vie di comunicazione storiche (cfr. art. 5 cpv. 4 nonché i commenti all’art. 6). Tuttavia numerosi supporti del traffico come le cappelle, le chiese, i conventi o i castelli sono edifici e sottostanno pertanto
ugualmente alle misure di protezione per i paesaggi o per i monumenti.
Il cpv. 3 si prefigge di assicurare un impiego mirato dei limitati mezzi finanziari disponibili per proteggere le vie di comunicazione storiche, garantendo nel contempo una chiara delimitazione delle competenze dell’USTRA e dell’Ufficio federale della cultura (UFC). Gli aiuti finanziari basati sull’OPVS non vanno concessi per la protezione di edifici, ma unicamente per la protezione delle vie di comunicazione storiche medesime, nonché per altri elementi del paesaggio stradale come i cippi miliari, i piloni votivi o le croci sul ciglio della strada.
Quando elementi delle vie di comunicazione storiche beneficiano ugualmente di misure di protezione dei paesaggi o dei monumenti (per esempio i ponti), occorre applicare l’art. 12 cpv. 1 LSu che prescrive che la spesa globale va ripartita secondo i singoli interessi in causa e che i sussidi federali sono concessi in proporzione alle quote corrispondenti; per tale ragione, non occorre che l’ordinanza preveda una regolamentazione a tale riguardo.
Art. 12 Considerazione nella pianificazione cantonale del territorio
L'art. 26 cpv. 2 OPN prescrive che, per quanto concerne le attività che esplicano effetti sulla pianificazione del territorio, i Cantoni prendono in considerazione le misure per le quali la Confederazione concede aiuti finanziari. Essi vigilano inoltre in particolare affinché i piani e le prescrizioni, che disciplinano l’utilizzazione del suolo consentita dalla legislazione sulla pianificazione del territorio, tengano conto delle misure di protezione. Invece, quando la Confederazione non assegna alcun aiuto finanziario, l'OPN non prescrive se e come i Cantoni devono tener conto dell’inventario federale nei loro piani direttori e d’utilizzazione.
Gli inventari federali hanno carattere nozionale secondo l’art. 5 LPN e i Cantoni devono tenerne conto già nei loro piani direttori conformemente all’art. 6 cpv. 4 LPT. Questa idea è ripresa nel cpv. 1 della presente disposizione.
Di conseguenza, come esige il cpv. 2, i Cantoni devono ugualmente prendere in considerazione l’Inventario federale delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale nell’ambito del loro piano d’utilizzazione. Questa formulazione tiene conto del fatto che la LPT e la LPN lasciano ai Cantoni un importante margine di manovra nelle valutazioni relative all’allestimento dei piani d’utilizzazione che non sono tuttavia un compito della Confederazione (cfr. al riguardo i commenti all’art. 6). Non è pertanto possibile esigere che i Cantoni armonizzino i loro piani d’utilizzazione con l’ordinanza come fanno per l’ordinanza sulle zone golenali (RS 451.31), l’ordinanza sulle torbiere alte (RS 451.32), l’ordinanza sulle paludi (RS