Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 16 pagine
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Ordinanza sulle vie di comunicazione storiche (OPVS); Rapporto esplicativo (avamprogetto agosto 2004) 12
art. 16 cpv. 2 LPub consentirà di pubblicare esclusivamente in forma elettronica un atto normativo di cui saranno pubblicati nella RU solo il titolo corredato di un rimando e dell’indicazione dell’ente presso cui può essere ottenuto. La nuova LPub non è tuttavia ancora entrata in vigore.)
La percezione dell’emolumento per la consultazione dei dati pubblicati in forma elettronica è inoltre disciplinata dall’art. 5 della già citata ordinanza concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici. Di massima, il detentore dei dati preleva emolumenti a carico degli utenti finali (cpv. 1); gli emolumenti devono coprire i costi che la pubblicazione elettronica causa (cpv. 3). Gli emolumenti possono inoltre essere ridotti o perfino soppressi per diverse ragioni (segnatamente se la Confederazione ha un interesse alla pubblicazione dei dati o a causa della presunzione generale di conoscenza della legge; cpv. 4). Il cpv. 1 seconda frase stabilisce più precisamente l’ambito del prelevamento degli emolumenti secondo l’OPVS garantendo così che gli emolumenti per la trasmissione su supporto informatico dei dati dell’allegato 2 non devono essere superiori alle spese di distribuzione. Tali spese comprendono i costi corrispondenti al tempo di lavoro necessario alla registrazione e alla formattazione dei dati, i costi per l’acquisizione dei supporti (p. es. CD-ROM) e le spese di spedizione. Non possono invece essere fatturate le spese per la redazione e l’aggiornamento della pubblicazione separata. Uno studio della Coordinazione delle informazioni geografiche e dei sistemi d’informazione geografica in seno all’amministrazione federale (COSIG) sulla struttura e la politica di tariffazione dei dati geografici in seno all’amministrazione federale (2001) rivela che una tale politica tariffaria garantirebbe una buona gestione delle informazioni e favorirebbe l’interesse generale. (La legislazione sugli emolumenti riscossi dalla Confederazione è attualmente sottoposta a revisione completa. In questo momento, è impossibile sapere se le modifiche prese in considerazione avranno conseguenze per il testo dell’OPVS).
Il cpv. 2 garantisce la possibilità di consultare l’allegato 1 e l’allegato 2 direttamente presso gli enti interessati, l’USTRA e le competenti autorità cantonali (cfr. al riguardo le normative delle ordinanze concernenti i biotopi e dell’ordinanza concernente le torbiere alte; RS 451.31- 451.35). I Cantoni devono assicurare la consultazione dell’allegato 2 almeno in forma elettronica, l’USTRA deve ugualmente garantirne la consultazione in forma stampata. Questa differenza è dovuta al fatto che, per ragioni di sicurezza, l’USTRA deve disporre di almeno un esemplare originale dell’allegato 1 e dell’ allegato 2 in forma stampata, per rimediare a un eventuale perdita dei dati elettronici.
Art. 10 Pubblicazione allargata informale
L'USTRA può ugualmente pubblicare, oltre all’allegato 2, informazioni su oggetti che sono d’importanza regionale o locale ovvero che non sono d’importanza nazionale nell’ambito di
una pubblicazione allargata informale conformemente al cpv. 1. Ciò presuppone che i Cantoni abbiano designato tali oggetti per il tramite della legislazione, della pianificazione o in altra maniera appropriata. Un oggetto può ugualmente figurare nella pubblicazione allargata informale in base ad altre informazioni e documenti disponibili sebbene non sia ancora stato designato dai Cantoni.
I Cantoni che intendono pubblicare informazioni sulle vie di comunicazione storiche nell’ambito della pubblicazione allargata informale devono osservare i requisiti posti dall’USTRA, conformemente al cpv. 2.