Rapporto esplicativo

Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 16 pagine

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Ordinanza sulle vie di comunicazione storiche (OPVS); Rapporto esplicativo (avamprogetto agosto 2004) 13

L’USTRA adotta direttive adeguate riguardo alla forma di trasmissione dei dati (cpv. 3, prima frase) che stabiliscono segnatamente le modalità della descrizione dei dati, il modello di dati da utilizzare e il loro catalogo, nonché le regole e le caratteristiche del rilevamento per garantire la coerenza necessaria alla riutilizzazione dei dati medesimi. Per consentire alla Confederazione di fornire le sue prestazioni senza spese inutili, i Cantoni devono ugualmente osservare procedure standardizzate per stabilire, trasmettere e aggiornare le informazioni relative agli oggetti di cui al cpv. 3 seconda frase.

Art. 11 Aiuti finanziari

In generale

La Confederazione può sostenere finanziariamente la protezione delle vie di comunicazione storiche conformemente all’art. 13 cpv. 1 LPN. Può versare sussidi per promuovere la conservazione, l’acquisizione e la manutenzione delle vie di comunicazione storiche nonché per i lavori d’esplorazione e di documentazione connessi a tali attività. In via eccezionale è possibile erogare sussidi a favore di misure supplementari che non mirano direttamente alla conservazione delle vie di comunicazione storiche ma che ne assicurano la percorribilità e la manutenzione. Nell’ordinanza tutte queste misure sono designate dall’espressione « misure volte a conservare » (art. 4 cpv. 1 OPN, versione del 18 aprile 2007 conformemente all'avamprogetto posto in consultazione NPC - modifiche d'ordinanza [avamprogetto OPN]).

Il calcolo dei sussidi federali tiene conto dei seguenti parametri:

• l'importanza dell'oggetto (art. 13 cpv. 3 in relazione con l’art. 4 LPN) applicando l’aliquota seguente: 25 per cento per oggetti d’importanza nazionale, 20 per cento per oggetti d’importanza regionale e 15 per cento per oggetti d’importanza locale (art. 5 cpv. 1 avamprogetto OPN); tuttavia, per tutti gli oggetti, la partecipazione della Confederazione può essere aumentata fino al massimo al 45 per cento per misure indispensabili, se viene dimostrato che non esistono altre possibilità di finanziamento (art. 5 cpv. 4 avamprogetto OPN);

• l'efficacia delle misure (art. 13 cpv. 3 LPN). Pertanto sono sussidiabili solo le spese necessarie per l’adeguata esecuzione delle misure (art. 6 avamprogetto OPN);

• l'ammontare delle spese effettivamente sopportate (art. 14 cpv. 1 legge sui sussidi, LSu, RS 616.1; art. 6 avamprogetto OPN).

La Confederazione influisce sulle misure di protezione delle vie di comunicazione storiche imponendo oneri e condizioni (art. 13 cpv. 2 LPN ; art. 7 OPN). Occorre tuttavia distinguere tra

• la sorveglianza dell’esecuzione delle misure (redazione di rapporti o ispezioni; art. 7 cpv. 1 lett. c e d OPN), e

• la protezione permanente dell’oggetto (messa sotto protezione permanente o per una durata determinata; garanzia della manutenzione, consegna di documenti, accessibilità al pubblico; art. 7 cpv. 1 lett. a, f e l nonché cpv. 2 OPN).

I provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costituiscono restrizioni della proprietà di diritto pubblico e devono essere menzionati nel registro fondiario (art. 13 cpv. 3 LPN; eccezioni all'art. 8 OPN).

Nella concessione di aiuti finanziari della Confederazione, il Dipartimento può istituire un ordine di priorità se le domande di sussidi presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili (art. 13 cpv. 2 1afrase LSu; cfr. gli ordini di priorità del DFI in materia di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici, RS 451.71 e RS 445.16). Nel caso in cui