Rapporto esplicativo

Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 16 pagine

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Ordinanza sulle vie di comunicazione storiche (OPVS); Rapporto esplicativo (avamprogetto agosto 2004) 3

1.4. Rapporto con la Nuova perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)

Nell’ambito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), la protezione della natura e del paesaggio come pure la conservazione del patrimonio nazionale e dei monumenti storici restano un compito comune di Confederazione e Cantoni. Diversamente da quanto previsto nel primo messaggio NPC del 14 novembre 2001 (FF 2002 2065 ss., 2106 s., 2215 s.), le competenze nel settore della protezione del patrimonio nazionale e dei monumenti storici non vanno suddivise tra Confederazione (oggetti di importanza nazionale) e Cantoni (oggetti di importanza regionale o locale) nel quadro di una dissociazione parziale (secondo messaggio NPC del 7 settembre 2005, FF 2005 5349, segnatamente 5436 ss.). Infine, il Consiglio federale ha deciso che, fatta eccezione per i supplementi in virtù della capacità finanziaria, nel passaggio alla NPC il volume dei contributi della Confederazione resterà invariato.

Per tutti i compiti comuni restanti, quindi anche quelli concernenti la protezione della natura e la conservazione del patrimonio nazionale, andranno ideate per quanto possibile nuove forme di collaborazione tra Confederazione e Cantoni conformemente agli obiettivi della NPC. Le modifiche delle basi giuridiche, necessarie per perseguire questo obiettivo, concerneranno anzitutto la LPN (testo sottoposto a referendum: FF 2006 7655) e, in secondo luogo, l'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1). Gli emendamenti all'OPN nel quadro della NPC saranno effettuati sicuramente prima dell'entrata in vigore dell'OPVS.

Visto che il presente avamprogetto è stato elaborato secondo il principio dell'applicabilità della OPN, la sua compatibilità con la NPC è stata tenuta in considerazione sin dall'inizio (cfr. in particolare le spiegazioni sull'art. 11 OPVS).

1.5. Esecuzione dell’OPVS

Di massima, la maggior parte delle condizioni quadro necessarie all’esecuzione dell’OPVS sono stabilite dalla LPN. Secondo l’art. 23 cpv. 1 lett. c OPN, l’USTRA è l’organo federale incaricato della protezione delle vie di comunicazione storiche. Gli art. 24 e 25 OPN regolamentano l’organizzazione e i compiti della CFNP e della CFMS. Gli art. 26 e 27 cpv. 1 delimitano i compiti dei Cantoni, in particolare l’obbligo di assicurare un’esecuzione adeguata ed efficace, di designare il servizio ufficiale incaricato dell’esecuzione e di comunicare i pertinenti atti legislativi all’USTRA. L’art. 27a cpv. 2 OPN disciplina i controlli dei risultati di cui è incaricato l’USTRA. Pertanto, l’OPVS contiene soltanto le precisazioni che devono essere apportate all’OPN per assicurare l’applicazione della nuova ordinanza (cfr. i commenti agli art. 7 e 12 OPVS).

La collaborazione in seno all’Amministrazione federale, in particolare, è già disciplinata nell’OPN. L’art. 2 cpv. 2 seconda frase OPN rinvia all’art. 3 cpv. 4 LPN per quanto concerne la collaborazione dell’USTRA nel contesto dell’adempimento dei compiti della Confederazione da parte di altre autorità federali. Tale disposizione prescrive che, prima di prendere una decisione riguardo a una via di comunicazione storica, le autorità federali devono sentire l’USTRA (art. 3 cpv. 4 LPN in combinato disposto con l’art. 62a della legge sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione [LOGA; RS 172.010]). Se i pareri delle autorità federali interessate sono divergenti, si fa ricorso alla cosiddetta procedura per l’eliminazione delle divergenze (art. 3 cpv. 4 LPN in combinato disposto con l’art. 62b LOGA). Se le divergenze non possono essere eliminate, nella motivazione della decisione dell’autorità competente devono figurare i