Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/207: Riforma delle ferrovie 2 · 26 pagine

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Per le associazioni economiche, economiesuisse cita come alternativa – pur riconoscendo la garanzia di Stato come strumento appropriato – i diritti di garanzia e la registrazione in base a Unidroit. Sarebbe pensabile anche un versamento anticipato tramite diritto di pegno per il materiale rotabile ed un registro ad hoc dei veicoli. L’USAM e il Centre patronal respingono la garanzia di Stato che, in quanto strumento di incentivazione, comprometterebbe il buon funzionamento delle leggi di mercato.

In materia di finanziamento del materiale rotabile, le associazioni che si occupano di trasporti pubblici difendono l’idea della garanzia di Stato accessibile a tutte le IT. Non propongono alcuna soluzione alternativa.

È giusto che, per quanto riguarda l’imposta sugli utili, si distingua fra imprese che

distribuiscono gli utili e imprese che li trattengono interamente nell’impresa? È oppor-

tuna un’ampia esenzione fiscale dell’intero settore delle infrastrutture? I partiti politici si

esprimono solo in parte su questa problematica. Nelle sue esposizioni, il PLR non tocca questo punto. Secondo il PPD, non si dovrebbero fare distinzioni. L’UDC è dello stesso parere, aggiungendo tuttavia che l’utilizzo di eventuali utili deve assolutamente essere preso in considerazione nel calcolo dell’indennità. Il PS trova che una distinzione sia opportuna, ma si dovrebbe garantire che gli utili trattenuti siano assoggettati ad imposta nel caso di vendita dell’impresa. Più differenziato il parere dei partiti minori: le imprese che operano nei trasporti pubblici devono essere esonerate dall’imposta sulle prestazioni ordinate dalla Confederazione e dai Cantoni, mentre tutte le altre prestazioni di trasporto non ritenute un servizio pubblico vanno tassate senza distinzioni (UDF). Il PCS e il PPE condividono il punto di vista del PS. Nell’ottica dei sindacati (SEV) una distinzione è comunque opportuna.

Nella loro presa di posizione comune, i Cantoni sottolineano che solo gli utili distribuiti (per il settore non oggetto di indennità) devono essere soggetti a imposta, poiché è problematica una distribuzione degli utili nel traffico oggetto di indennità. Tuttavia, per la CTP rimangono in sospeso alcuni interrogativi, quali la portata dell’esenzione dalle imposte per i servizi di trasporto ordinati / non ordinati, il trattamento dei singoli settori e l’esenzione fiscale delle FFS. Considerati i modelli attuali di finanziamento delle infrastrutture, sarebbe opportuno che tutto il settore fosse esonerato dalle imposte.

Alcuni Cantoni vedono le cose in modo diverso. Il Cantone SG ritiene che una distinzione a livello di imposta sugli utili sia problematica, poiché una semplice imposizione degli utili distribuiti costituirebbe una deroga alla regolamentazione sull’esenzione di altre persone giuridiche che perseguono obiettivi particolari. È soprattutto per ragioni di violazione della neutralità concorrenziale nei servizi accessori che si respinge un’ampia esenzione fiscale del settore delle infrastrutture. Il Cantone JU è contrario alla distinzione nella misura in cui i criteri della non-distribuzione degli utili e la presenza di una concessione federale devono essere determinanti. L’opposizione ad un’ampia esenzione fiscale del settore delle infrastrutture è inoltre dettata dal timore di eventuali disparità di trattamento tra imprese di trasporto e imprese private. Per il Cantone ZH il criterio della distribuzione degli utili va respinto, perché non è significativo della capacità e dell’importanza di un’impresa sul piano della politica dei trasporti. È più importante risolvere i problemi relativi agli oneri IVA troppo elevati a livello

d’esercizio e agli investimenti a fondo perso nei trasporti pubblici. Viene accettata

l’esenzione fiscale delle attività „fondamentali“ di un’impresa di trasporti concessionaria (compresa l’infrastruttura). Il Cantone AG suggerisce di creare un’imposta sugli utili distribuiti che, in caso di superamento durevole del limite di distribuzione, preveda la soppressione dell’esenzione fiscale. Un’esenzione fiscale del settore delle infrastrutture potrebbe essere opportuna, poiché si creerebbe un legame per attività di interesse pubblico. Per il Cantone GR la distinzione a livello di imposta sugli utili non è praticabile, perché un’esenzione sarebbe giustificata solo se (e nella misura in cui) un’impresa abbia una funzione di pubblico interesse. L’esenzione fiscale delle infrastrutture viene respinta per ragioni generali di ordine economico-costituzionale, sia per garantire la neutralità concorrenziale sia perché non si