Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 20 pagine
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Compendio
La procedura di consultazione si è affermata nella prassi come elemento essenziale della procedura legislativa. Costituisce una possibilità importante di partecipazione alla procedura decisionale della Confederazione. Nel contempo permette a quest’ultima di verificare a priori l’esattezza materiale dei suoi progetti, la loro idoneità all’attuazione e il consenso che essi raccolgono.
Diversi aspetti del vigente disciplinamento della procedura di consultazione sotto forma di ordinanza devono essere sottoposti a revisione.
La definizione materiale di legge sancita nella Costituzione federale esige che le disposizioni importanti in materia di procedura della autorità federali siano disciplinate mediante legge. Occorre quindi trasporre a livello legislativo le disposizioni importanti dell’ordinanza sulla procedura di consultazione. È in tal modo possibile tener conto delle ripetute rivendicazioni (l’ultima volta nell’ambito del dibattito relativo alla nuova legge sul Parlamento) delle Camere federali di standardizzare sotto forma di legge le linee generali della procedura di consultazione.
È opportuno attuare e precisare a livello di legge la disposizione costituzionale dell’articolo 147 sulla procedura di consultazione. Il Consiglio federale lo aveva già annunciato nel suo messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale (FF 1997 I 353 seg.). La procedura di consultazione deve essere ottimizzata e migliorata a livello qualitativo. La lacune normative esistenti devono essere colmate.
La procedura di consultazione è adeguata alle nuove forme sociali di informazione e di comunicazione. Il progetto di legge attribuisce al Consiglio federale il margine di manovra necessario a tal fine.