Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
L’ordinanza deve definire il contenuto minimo della documentazione e in quale forma e lingua deve essere preparata (lett. d).
In relazione ai pareri inoltrati, l’ordinanza deve disciplinare i dettagli riguardanti l’inoltro e il trattamento (pubblicazione, archiviazione, preparazione tecnica per il riassunto dei risultati, ecc. lett. e). L’ordinanza dovrà inoltre fissare la forma e il termine entro il quale occorre procedere al riassunto dei risultati e alla valutazione dei pareri in vista dell’ulteriore procedura nonché la pubblicazione dei risultati della procedura di consultazione. Per quanto riguarda la valutazione e la ponderazione dei pareri, in passato il Consiglio federale si era dichiarato contrario alla determinazione legale di criteri generali poiché si tratta di una valutazione soprattutto di carattere politico e presuppone quindi un certo margine di apprezzamento (FF 1998 2986 seg.). Al fine di migliorare l’idoneità all’attuazione dei provvedimenti federali, l’Esecutivo ha tuttavia esortato i Dipartimenti a dedicare un’attenzione particolare ai pareri espressi dai Cantoni, soprattutto per quanto attiene alle questioni relative all’esecuzione (cfr. FF 1999 2928). Ritiene pertanto che si debba volutamente rinunciare a definire per legge criteri generali astratti. Simili criteri servono in primo luogo all’ufficio amministrativo della Confederazione incaricato di valutare una procedura di consultazione e non vanno quindi disciplinati mediante legge, ma devono essere trattati nell’ambito dei documenti ausiliari interni all’amministrazione. Simili documenti sono segnatamente il “Manuale sulla procedura di consultazione” nonché la Guida legislativa dell’Ufficio federale di giustizia. Vi sono tra l’altro elencati i seguenti criteri di valutazione: in relazione al mittente del parere: grado di coinvolgimento, carattere rappresentativo, il valore a livello svizzero e il peso politico. In relazione alla presentazione o al parere: la pertinenza, la validità, l’attuabilità pratica, l’attuabilità politica e il carattere innovativo nonché la motivazione e la forza di convinzione delle proposte.
Per concludere, il Consiglio federale emanerà mediante ordinanza disposizioni per garantire il coordinamento e la pianificazione delle procedure di consultazione (lett. f), attuando in tal modo una delle principali rivendicazioni dei destinatari di detta procedura.
2.8 Adeguamento di altre leggi federali
2.8.1 Osservazione preliminare
Vista la sua posizione sistematica nella parte generale relativa alle autorità federali (Titolo quinto), l’articolo 147 Cost. è applicabile a tutte le autorità federali supreme (Assemblea federale, Consiglio federale, Tribunale federale). Pertanto, non solo il Consiglio federale, ma anche l’Assemblea federale e il Tribunale federale sono tenuti a indire una procedura di consultazione nell’ambito della preparazione di progetti di ampia portata. Per quanto concerne l’Assemblea federale, la revisione parziale della nuova legge sul Parlamento permette di tener conto di questa prescrizione costituzionale. Con la corrispondente disposizione si garantisce che tutte le procedure di consultazione a livello federale si svolgano secondo direttive uniformi. Mediante rinvio si assicura quindi che le disposizioni sulla procedura di consultazione della LOGA siano applicate anche all’Assemblea federale. La nuova legge sul Parlamento dovrebbe entrare in vigore il 1° dicembre 2003. La presente revisione si riferisce quindi già a detto atto legislativo. Nella fase dei lavori preliminari, è stata esaminata la possibilità di introdurre una disposizione analoga per il Tribunale federale. In se-