Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 20 pagine
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199818, il Tribunale federale (e il TFA) sono invitati a partecipare alla consultazione innanzitutto per questioni riguardanti i rimedi giuridici e il ricorso e non sono quindi considerati destinatari fissi. Tale prassi va mantenuta invariata e disciplinata mediante ordinanza. Il citato Protocollo d’intesa potrà essere soppresso grazie a tale soluzione. Nel contempo si esamina pure se potrebbe avere senso prevedere disciplinamenti analoghi per altre categorie di destinatari.
La lettera d menziona i destinatari che sono invitati a esprimere un parere a seconda del contenuto e degli obiettivi del progetto. Questo gruppo di destinatari è fissato in ogni singolo caso dal Dipartimento competente d’intesa con la Cancelleria federale.
Il capoverso 3 stabilisce che è tenuto un elenco dei destinatari per garantire una prassi uniforme e come provvedimento di sostegno. La competenza per tenere l’elenco dei destinatari fissi è conferita alla Cancelleria federale che deve non solo tenere tale elenco, ma anche a gestirla. I dipartimenti invece, che viste le loro competenze specifiche sono meglio in grado di determinare i destinatari saltuari, tengono gli elenchi di questi ultimi. I criteri e la procedura per l’integrazione nell’elenco dei destinatari fissi sono disciplinati mediante ordinanza (cfr. art. 57h lett. b).
Il capoverso 4 specifica che è presa conoscenza dei pareri pervenuti. Si sancisce in tal modo la prassi vigente. Le autorità competenti prendono atto dei pareri nell’ambito del riassunto dei risultati della procedura di consultazione in cui è illustrato sinteticamente il contenuto essenziale dei pareri. Non sussiste invece alcun diritto di ottenere una risposta individuale o una considerazione specifica nell’ambito della valutazione. Non si deve neppure considerare o pubblicare gli interventi che non si esprimono sull’oggetto.
2.5 Principio della pubblicità (art. 57f)
Il principio della pubblicità con riserva del segreto è inerente alla procedura di consultazione in quanto fase pubblica nella procedura preliminare della legislazione . La determinazione legale di tale principio è pertanto una disposizione centrale, tanto più che si è rinunciato a sancire il principio della pubblicità nella Costituzione delegando tale competenza al legislatore. Per analogia, il principio della pubblicità è applicabile anche per le consultazioni svolte su proposta di una commissione parlamentare.
Secondo il capoverso 1 la documentazione, i pareri e il riassunto dei risultati della procedura di consultazione sono accessibili al pubblico. Per documentazione si intendono unicamente i documenti inviati in consultazione. Non sussiste invece alcun diritto di consultare i documenti che non sono in relazione diretta con l’esecuzione della procedura di consultazione (ad es. materiale di base, studi preliminari, progetti preliminari, ecc.). La disposizione non definisce la questione del diritto di consultare i documenti della procedura di consultazione degli uffici e di corapporto e lascia tale
18 Protocollo d’intesa del 1° maggio 1998 fra il Consiglio federale e il Tribunale federale concernente le consultazioni relative a leggi in generale e a messaggi concernenti lo statuto dei Tribunali federali in particolare. Il numero 3 del Protocollo stabilisce che il Tribunale federale (incluso il Tribunale federale delle assicurazioni) è invitato a esprimere il proprio parere in una procedura di consultazione segnatamente quando si tratta della questione del ricorso al Tribunale federale. Le questioni relative a deteminati punti di un progetto sono sottoposte separatamente al Tribunale federale.