Rapporto esplicativo

Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 20 pagine

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importanti l’indizione di una procedura di consultazione rientra nelle sue competenze. L’articolo 57d attua tale decisione.

Il Consiglio federale decide di indire una consultazione su proposta del dipartimento competente o della Cancelleria federale (cpv. 1). L’usuale procedura interna all’amministrazione (consultazione degli uffici; procedura di corapporto) precede la decisione. L’attribuzione della competenza di indire una consultazione al Consiglio federale è anche giustificata a livello materiale, poiché la fase interna all’amministrazione è conclusa e si intraprende la fase pubblica. Per il pubblico il progetto emana dal Consiglio federale e non dal dipartimento.

Tuttavia se l’autore del progetto non è il Consiglio federale, ma una commissione parlamentare, anche la procedura di consultazione deve essere indetta da quest’ultima e non dall’Esecutivo. In tal modo, per il pubblico e i destinatari della consultazione l’origine del testo è evidente (cfr. in merito anche il n. 2.8).

Occorre distinguere dalla procedura di consultazione i casi in cui il dipartimento o la Cancelleria federale sottopone per parere a terzi al di fuori dell’amministrazione i progetti di portata secondaria (cpv. 2). Per progetti di importanza secondaria s’intende ad esempio le ordinanze tecniche17. Vista la scarsa portata politica, finanziaria, economica o culturale dei progetti tecnici, questi ultimi non rientrano nella definizione di progetti importanti ai sensi dell’articolo 57c, non è quindi giustificato svolgere una procedura di consultazione. Il Consiglio federale non deve occuparsi di simili progetti. In primo luogo sono sentite le cerchie specializzate interessate, segnatamente le associazioni del ramo, le organizzazioni professionali, i servizi specializzati cantonali e comunali. Diversamente da quanto avviene nelle procedure di consultazione, non vi è l’obbligo di sentire i Cantoni e i partiti politici. La presente disposizione stabilisce chiaramente che i dipartimenti e la Cancelleria federale possono continuare a svolgere simili audizioni che devono poi essere presentate analogamente a quanto avviene per le consultazioni.

Secondo il capoverso 3 la Cancelleria federale annuncia pubblicamente l’indizione di una procedura di consultazione. La disposizione si riferisce a tutte le procedure di consultazione e riguarda tutte le istanze di indizione. In tal modo – e anche in base ai rinvii nella legge sul Parlamento (nuovo art. 112a cpv. 2 LParl; cfr. n. 2.8.2) – si garantisce che tutte le procedure di consultazione in corso a livello federale siano pubblicate nello stesso modo e dallo stesso ufficio. Come finora, l’indizione di una procedura di consultazione è pubblicata dopo la decisione dell’autorità competente nel Foglio federale (FF) e su Internet indicando il contenuto essenziale del progetto, il termine di consultazione e l’Ufficio cui richiedere la documentazione. La pubblicazione è la base necessaria per garantire il diritto di partecipazione (cfr. art. 57e).

Il capoverso 4 stabilisce che la preparazione e l’esecuzione della procedura di consultazione, inclusa la sua valutazione compete al dipartimento competente o alla Cancelleria federale. La procedura per il trattamento dei pareri inoltrati e la procedura una volta scaduto il termine sono disciplinati mediante ordinanza (cfr. art. 57h lett. e).

17 Ad es. Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti [ORNI], RS 814.710; Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali [OETV], RS 741.41; Ordinanza sulla procedura di versamento della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto al fondo di compensazione dell’AVS, RS 641.203.2, ecc.