Rapporto esplicativo

Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 20 pagine

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ziative popolari sussiste soltanto se possono essere rispettati i termini in vigore per la trattazione (cfr. art. 74 LDR25). Non è tuttavia necessario escludere espressamente tale caso a livello di legge.

2.9 Entrata in vigore della revisione parziale

Il Consiglio federale determinerà l’entrata in vigore della presente revisione parziale dopo la decisione delle Camere federali e una volta scaduto il termine di referendum (n. III). I nuovi disciplinamenti relativi alla procedura di consultazione dovrebbero entrare probabilmente in vigore all’inizio del 2006 insieme alle necessarie disposizioni della relativa ordinanza.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni sulla Confederazione

Il nuovo disciplinamento della procedura di consultazione non ha ripercussioni dirette importanti sulle finanze e sul personale della Confederazione. Per il momento non è possibile stabilire con precisione se l’allestimento e la gestione dell’elenco dei destinatari fissi, ampliato rispetto alla prassi vigente, (cfr. spiegazioni relative all’art. 57e cpv. 2, n. 2.4) comporti un forte aumento dell’onere amministrativo. La perseguita ottimizzazione della procedura di consultazione, il cui obiettivo è anche quello di limitare il numero delle procedure, e l’accresciuto impiego di mezzi d’informazione, di comunicazione e di archiviazione elettronici nell’ambito del passaggio (graduale) alla procedura di consultazione elettronica dovrebbero contribuire a medio termine a ridurre gli oneri amministravi e finanziari (soppressione dei costi di stampa e di spedizione).

3.2 Ripercussioni sui Cantoni e i Comuni

Il nuovo disciplinamento della procedura di consultazione non ha ripercussioni dirette sulle finanze e sull’effettivo del personale dei Cantoni e dei Comuni. La perseguita riduzione del numero di procedure di consultazione e l’accresciuto impiego di moderni mezzi di comunicazione e d’informazione dovrebbero per lo meno contribuire a ridurre l’onere amministrativo. L’integrazione degli organi di coordinamento nazionali e delle federazioni centrali dei Cantoni, delle città e dei Comuni nonché delle regioni di montagna nell’elenco dei destinatari fissi garantisce che queste associazioni siano interpellate nell’ambito di tutte le consultazioni della Confederazione e costituisce un incentivo affinché i pareri inoltrati siano sempre più coordinati e consolidati. Il coinvolgimento istituzionalizzato di Cantoni, città, Comuni e regioni di montagna dovrebbe contribuire a migliorare l’idoneità all’attuazione dei provvedimenti della Confederazione (cfr. a questo proposito FF 1998 1489 e 2982) e ad attuare i diritti generali di partecipazione e di essere sentiti dei Cantoni (art. 45 Cost.), delle città, dei Comuni e delle regioni di montagna (art. 50 Cost.).

25 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, RS 161.1