Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 20 pagine
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tanza secondaria anche se sottostanno al referendum, come ad esempio i trattati transfrontalieri o accordi tecnici (esempi: FF 2002 146212, FF 1997 III 76113).
La lettera d specifica che, come finora, è possibile indire una procedura di consultazione per le ordinanze, per quanto si tratti di disciplinamenti di ampia portata politica, finanziaria, economica o culturale. Diversamente da quanto avviene per le modifiche costituzionali (lett. a), le disposizioni di leggi fondamentali (lett. b) e i trattati internazionali importanti (lett. c), che sono considerati per legge progetti di ampia portata e sono quindi sempre sottoposti a consultazione, per le ordinanze è indetta una procedura di consultazione solo se l’ampia portata lo esige. La definizione più precisa della portata è sancita mediante ordinanza (cfr. art. 57h lett. a). Sarebbe ad esempio possibile sancire criteri astratti, così come proposti nella dottrina14 per determinare l’importanza di un atto giuridico: numero elevato di destinatari della normativa, numero elevato di comportamenti disciplinati, forte intensità dei disciplinamenti per gli interessati, notevoli ripercussioni finanziarie per gli enti collettivi e/o privati, grande importanza politica ( ad es. l’opposizione prevedibile), grande importanza per l’impostazione del sistema politico, grande importanza organizzativa, notevole deroga ai disciplinamenti vigenti).
Il diritto federale contiene diversi diritti di essere sentiti puntualmente determinati (ad es. nell’art. 39 cpv. 3 LPAmb15), sanciti prima dell’entrata in vigore della vigente Costituzione federale. Vista la disposizione fondamentale dell’articolo 147 Cost., tali diritti non hanno più la stessa importanza che avevano nell’ambito della Costituzione previgente. Il presente disciplinamento del diritto in materia di consultazione non rende tuttavia obbligatoriamente obsoleti i diritti di essere sentiti sanciti nelle leggi che continuano ad essere in vigore. È tuttavia necessario interpretarli alla luce dell’articolo 147 Cost. e della relativa legislazione d’esecuzione. Nel singolo caso occorre segnatamente esaminare se si tratta di un progetto di ampia portata che richiede una procedura di consultazione o se è opportuno adottare una altra forma di consultazione delle cerchie direttamente interessate. In futuro, si dovrà per contro rinunciare a sancire diritti puntuali di essere sentiti. Nelle revisioni di legge, totali o parziali, che contengono speciali disposizioni su tali diritti occorrerà esaminarne la legittimità.
2.3 Competenza (art. 57d)
Secondo la prassi attuale, la procedura di consultazione per atti di livello costituzionale e legislativo nonché per ordinanze “di particolare rilevanza politica” è indetta dal Consiglio federale, quella per le altre ordinanze e progetti dal dipartimento competente (cfr. art. 3 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza sulla procedura di consultazione16). In passato tale delimitazione ha generato confusioni, evidenziate dal numero sempre maggiore di procedure di consultazione dipartimentali. Per potere garantire una prassi uniforme e una visione d’insieme sulle consultazioni della Confederazione, il 14 giugno 2002 il Consiglio federale ha perciò confermato che per tutti i progetti
12 Accordo che stabilisce il mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta (adesione della Svizzera a un organizzazione internazionale).
13 Convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla rettifica del confine (trattato internazionale di durata illimitata e non denunciabile).
14 Cfr. Roland Feuz, Materielle Gesetzesbegriffe, Berna 2002, p. 101 segg. con altri rinvii.
15 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb]), RS 814.01.
16 Ordinanza del 17 giugno 1991 sulla procedura di consultazione, RS 172.062.