Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 20 pagine
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guito a un colloquio svoltosi con i segretari generali del Tribunale federale e del TFA, tale eventualità è stata tuttavia abbandonata in quanto non necessaria in considerazione della scarsa importanza pratica. Visto che il Tribunale federale dopo l’entrata in vigore della nuova legge sul Tribunale federale (LTF)22 non emana atti legislativi importanti ai sensi dell’articolo 147 Cost. (le sue competenze legislative sono limitate agli atti che non sono di ampia portata), non è più ipotizzabile che il Tribunale federale indica una procedura di consultazione; eventuali disciplinamenti in tal senso sono quindi superflui.
2.8.2 Modifica della legge sul Parlamento
Secondo l’articolo 112 capoverso 2 del disegno relativo alla nuova legge sul Parlamento (LParl23), che si riferisce alla procedura in caso di iniziative parlamentari, la commissione parlamentare competente per l’elaborazione di un progetto di atto legislativo può “incaricare il Consiglio federale di attuare una procedura di consultazione sul progetto preliminare e sul relativo rapporto esplicativo”24.
L’iniziativa parlamentare è a disposizione dell’Assemblea federale nel caso in cui quest’ultima voglia elaborare autonomamente progetti di atti legislativi. Ne consegue che anche l’indizione e l’esecuzione delle procedure di consultazione debbano competere al Parlamento. Per questo motivo, in futuro si dovrà rinunciare alla possibilità di incaricare il Consiglio federale (stralcio dell’articolo 112 capoverso 2 LParl). In tal modo, anche per il pubblico e segnatamente per i destinatari della consultazione sarà evidente sin dall’inizio che si tratta di un progetto del Parlamento.
Il nuovo articolo 112a LParl sancisce la competenza delle commissioni parlamentari di indire e svolgere una procedura di consultazione. Esse sono tenute a svolgere una procedura di consultazione sul progetto preliminare di un atto legislativo importante e il relativo rapporto esplicativo. La terminologia riprende invariata quella della legge sul Parlamento. La possibilità di avvalersi della collaborazione dell’amministrazione federale (art. 68 LParl) resta garantita. Tale sostegno può consistere ad esempio nell’invio della documentazione, nel riassunto dei pareri pervenuti o nella valutazione.
Il capoverso 2 determina che la Cancelleria federale deve essere informata dell’indizione di una procedura di consultazione da parte di una commissione parlamentare. In tal modo si garantisce che tutte le procedure di consultazione della Confederazione siano rese pubbliche secondo gli stessi criteri e da parte dello stesso servizio (Cancelleria federale).
Secondo il capoverso 3 le disposizioni della LOGA relative alla procedura di consultazione sono applicabili per analogia. Ciò significa che l’oggetto di una procedura di consultazione è determinato secondo l’articolo 57c LOGA. Va tuttavia precisato che l’obbligo di svolgere una procedura di consultazione sui controprogetti alle iniziative popolari sussiste soltanto se possono essere rispettati i termini in
22 Cfr. Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764 segg., nonché il disegno di legge sul Tribunale federale (LTF), FF 2001 4025.
23 Cfr. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001 relativo all’iniziativa parlamentare 01.401 Legge sul Parlamento (LParl), FF 2001 3097 segg. nonché il disegno di legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) FF 2001 3245.
24 La disposizione nella LParl corrisponde essenzialmente all’articolo 21quater capoverso 2 secondo periodo LRC.