Rapporto esplicativo

Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 20 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La competenza dell’Assemblea federale di emanare disposizioni legislative concernenti la procedura di consultazione nell’ambito della presente revisione parziale della LOGA si basa sull’articolo 173 capoverso 2 Cost. La trasposizione dell’articolo 147 Cost. a livello legislativo avviene tenendo conto delle esigenze generali che la Costituzione pone alla legislazione (art. 164 Cost.). L’articolo 147 Cost. sancisce a titolo di disposizione di principio l’obbligo di indire una procedura di consultazione su importanti atti legislativi e altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali. Secondo l’articolo 164 capoverso 1 lettera g, la disposizione deve essere attuata mediante legge e, in relazione alla definizione dell’oggetto (“importanti atti legislativi e altri progetti di ampia portata” e “importanti trattati internazionali”), occorre in particolare precisare la cerchia dei destinatari e i termini.

5.2 Delega di competenze legislative

Secondo l’articolo 182 capoverso 1 Cost., il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. L’articolo 57h LOGA conferisce al Consiglio federale la competenza necessaria. Nell’ambito di un elenco esemplificativo degli oggetti più importanti si precisano le disposizioni che il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza. Per quanto si tratti di disposizioni puramente esecutive, la competenza normativa del Consiglio federale deriva direttamente dalla sua competenza esecutiva (art. 182 cpv. 2 Cost.).