Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 20 pagine
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3.3 Ripercussioni sull’economia nazionale e sulla politica estera
Il nuovo disciplinamento non comporta ripercussioni sull’economia nazionale e la politica estera. Per quanto concerne la partecipazione dei Cantoni alla preparazione delle decisioni di politica estera, per la consultazione prima dell’apertura di negoziati da parte della Confederazione sono applicabili in primo luogo le pertinenti disposizioni legali26, pertanto le presenti disposizioni sulla procedura di consultazione sono applicabili a titolo di complemento (per la procedura dopo la chiusura dei negoziati, cfr. art. 4 LFPC, FF 1998 827, in particolare. 833 seg.).
3.4 Altre ripercussioni
Conformemente al suo scopo, la procedura di consultazione dovrebbe contribuire a potenziare l’informazione del pubblico e quindi la trasparenza dei provvedimenti previsti dalla Confederazione. Nel contempo, la definizione dei principali criteri di esame (esattezza materiale, idoneità all’attuazione e consenso raccolto) è intesa a migliorare l’utilizzazione della procedura di consultazione da parte delle autorità che la svolgono e la qualità della valutazione. L’ottimizzazione e il consolidamento perseguiti dalla presente revisione dovrebbero valorizzare il ruolo della procedura di consultazione nella formazione delle opinioni e nel processo decisionale. Il fatto di limitare la procedura di consultazione ai progetti importanti riduce l’onere amministrativo sia delle autorità federali sia dei partecipanti alla consultazione. Nel complesso, il nuovo disciplinamento proposto dovrebbe contribuire a migliorare l’esame tempestivo dell’attuabilità dei progetti importanti della Confederazione al fine di intraprendere i necessari adeguamenti sulla base dei risultati corrispondenti. Lo strumento della “procedura di consultazione” dovrebbe così essere impiegato in modo più mirato, segnatamente quando la partecipazione di terzi o del pubblico è necessaria o utile per il processo decisionale della Confederazione. Per contro, quando si tratta unicamente di fornire informazioni su un progetto, non è generalmente indicato indire una procedura di consultazione.
4 Programma di legislatura
Il nuovo disciplinamento della procedura di consultazione non è annunciato nel programma di legislatura 1999 – 2003. La necessità di adeguare e di disciplinare tale procedura deriva direttamente dalla Costituzione federale. Già in occasione del dibattito parlamentare relativo all’articolo 147 Cost. (a quel momento art. 138), era stata rilevata la necessità di precisare questa disposizione a livello legislativo (Boll. uff. 1998 N 59-62). Inoltre, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale, tra queste rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di organizzazione e procedura delle autorità federali (lett. g.). Il disciplinamento vigente della procedura di consultazione mediante ordinanza non soddisfa più le esigenze costituzionali, occorre quindi adeguarlo e trasporlo a livello di legge.
26 Legge federale del 22 dicembre 1999 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC), RS 138.1.