Rapporto esplicativo

Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 20 pagine

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2.4 Partecipazione alla procedura di consultazione (art. 57e)

Il capoverso 1 sancisce il diritto di ogni persona e ogni organizzazione di partecipare a una procedura di consultazione e di inoltrare un parere. Il diritto è garantito a chiunque, a prescindere dal fatto che abbia la cittadinanza svizzera o estera, che sia domiciliato in Svizzera o all’estero, che si tratti di una persona fisica o giuridica ( ad es. partiti cantonali o regionali o sezioni di partito).

Il capoverso 2 definisce le categorie di destinatari invitati a esprimere il loro parere. Tali categorie rispecchiano la prassi vigente. Insieme all’invito, essi ricevono anche la documentazione, mentre gli altri partecipanti apprendono l’indizione di una procedura di consultazione dalla pubblicazione nel Foglio federale o su Internet e devono procurarsi autonomamente la documentazione necessaria.

Conformemente alle prescrizioni costituzionali (cfr. art. 45 e 147 Cost.) la lettera a cita tra i destinatari i Cantoni. Nella prassi vigente le lettere di invito della Confederazione sono rivolte ai Governi cantonali (cfr. anche art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza sulla procedura di consultazione). La presente disposizione è formulata volutamente in modo aperto poiché spetta al diritto pubblico cantonale stabilire chi all’interno del Cantone è competente per l’elaborazione del parere e quali autorità vi debbano eventualmente partecipare.

Secondo la lettera b i partiti rappresentati nell’Assemblea federale sono invitati a esprimere il loro parere. Si mantiene in tal modo il diritto vigente (cfr. art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza sulla procedura di consultazione).

La lettera c menziona le federazioni centrali e gli organi di coordinamento d’importanza nazionale interessati. La Cancelleria federale tiene già oggi un elenco in cui figurano le organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché le federazioni centrali dell’economia. Oltre a queste organizzazioni, è necessario integrare nell’elenco altre associazioni centrali e organi di coordinamento nazionali. Si pensi in particolare alle federazioni centrali e agli organi di coordinamento nazionali delle città, dei Comuni e delle regioni di montagna (Unione delle città svizzere, Associazione dei Comuni svizzeri e Gruppo svizzero per le regioni di montagna), dei Cantoni (Conferenza dei Governi cantonali) nonché delle organizzazioni ambientali e di protezione della natura, delle associazioni sportive o organizzazioni ecclesiastiche. Questi destinatari sono invitati insieme ai Cantoni e ai partiti a esprimere il loro parere a meno che in singoli casi concreti non siano manifestamente riguardati da un progetto. Dalle federazioni centrali e dagli organi di coordinamento d’importanza nazionale vanno distinti gli organismi che si dedicano a un determinato settore come ad esempio le Conferenze cantonali dei direttori di dipartimento (Conferenza cantonale dei direttori cantonali della pubblica educazione, Conferenza svizzera dei direttori cantonali di giustizia e polizia). Questi organi continueranno ad essere invitati ad esprimere il loro parere solo se il contenuto del progetto li concerne direttamente (lett. d). Per il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) è applicata una norma speciale. Secondo il Protocollo d’intesa del