Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 20 pagine
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disciplinamento alla legge federale sulla trasparenza dell'Amministrazione (LTras)19. Il contenuto e la portata della documentazione sono definiti più in dettaglio nell’ordinanza (cfr. art. 57h lett. d).
L’accesso ai pareri avviene mediante la concessione del diritto di consultazione sul posto, la distribuzione di copie su domanda o la pubblicazione in forma elettronica (cpv. 2). Di regola, tale accesso è accordato non appena l’autorità che decide l’ulteriore procedura ha preso atto del riassunto dei risultati della consultazione. Secondo la prassi vigente, il riassunto dei risultati della procedura di consultazione può essere reso accessibile al pubblico anche prima di tale momento per quanto non pregiudichi la libera decisione dell’autorità competente. È opportuno mantenere e disciplinare mediante ordinanza questa prassi fondata su una decisione della Conferenza dei segretari generali del 24.2.1995.
La preparazione tecnica in vista della pubblicazione deve essere prevista nella legge stessa per motivi legati al diritto d’autore20, istituendo la base legale necessaria affinché l’autorità competente possa pubblicare i pareri e renderli accessibili al pubblico nelle forme citate. Avendo preso atto delle presenti disposizioni e delle previste possibilità di trattamento, inoltrando i loro pareri gli autori ne approvano la pubblicazione e l’ulteriore utilizzazione (distribuzione di copie, preparazione tecnica in vista della pubblicazione)21.
Il principio della pubblicità è una caratteristica essenziale della procedura di consultazione e in questo ambito deve quindi essere applicato in modo esaustivo. Le restrizioni al principio della pubblicità previste nel disegno della nuova LTras non hanno alcun senso in relazione alla procedura di consultazione. Non sono ipotizzabili interessi privati o pubblici preponderanti che potrebbero essere contrari all’accesso pubblico alla documentazione, ai risultati della consultazione o ai pareri pervenuti. La presente disposizione sul principio della pubblicità chiarisce quindi che la LTras non è applicabile alla procedura di consultazione (cpv. 3).
2.6 Forma e termine (art. 57g)
Secondo il capoverso 1 la procedura di consultazione si svolge di norma per scritto, quindi conformemente alla prassi attuale. La definizione di forma scritta comprende sia la forma cartacea sia la forma elettronica, ossia i moderni mezzi di comunicazione come Internet, posta elettronica o CD-Rom. Nella decisione di principio del 14 giugno 2002, il Consiglio federale si è espresso a favore di un passaggio graduale alla procedura di consultazione elettronica, per cui in una prima fase occorre istituire le condizioni tecniche, raccogliere e valutare le relative esperienze. Durante questa fase di transizione, la forma cartacea e quella elettronica sono equivalenti e parallele. La pubblicazione dell’indizione, l’invito ai destinatari e la preparazione della documentazione avvengono quindi sia in forma cartacea sia in forma elettronica; allo stesso modo i partecipanti possono inviare i loro pareri sia in forma cartacea sia in
19 L’avamprogetto può essere consultato sulla homepage dell’Ufficio federale di giustizia (http://www.ofj.admin.ch/d/index.html)
20 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA), RS 231.1.
21 Cfr. a questo proposito il parere dell’Istituto federale della Proprietà Intellettuale (IPI) del 8.1.2002 alla Cancelleria federale che rinvia al parere dell’IPI del 26.9.2001 all’Ufficio federale di giustizia.