Rapporto esplicativo

Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 20 pagine

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legge sulla procedura di consultazione, il Consiglio federale si è dichiarato contrario a una legge separata e a favore del disciplinamento della procedura di consultazione nella LOGA. È convinto che tale soluzione soddisfi i criteri di trasparenza, di chiarezza e la funzione d’informazione di un disciplinamento legale.

1.4 Sintesi del nuovo disciplinamento

L’avamprogetto di legge si limita a disciplinare le disposizioni fondamentali della procedura di consultazione, ossia:

− lo scopo della procedura di consultazione (art. 57b);

− l’oggetto della procedura di consultazione (art. 57c);

− la competenza di indire ed eseguire la procedura di consultazione (art. 57d); − il diritto di partecipazione e la definizione delle cerchie di destinatari (art.

57e);

− il principio della pubblicità (art. 57f);

− la forma e il termine della procedura di consultazione (art. 57g);

− l’emanazione delle disposizioni esecutive mediante ordinanza sotto forma di

un elenco non esaustivo (art. 57h);

− l’adeguamento della legge sul Parlamento (Disposizioni finali, n. II).

1.5 Attuazione del nuovo disciplinamento a livello di ordinanza

L’avamprogetto di legge rende necessaria l’emanazione di disposizioni esecutive sotto forma di ordinanza. La vigente ordinanza sulla procedura di consultazione del 19912 è completamente rivista. Per motivi di trasparenza, la legge stessa definisce i settori in cui occorre emanare norme completive. La priorità è data alle disposizioni sulla definizione più precisa dell’oggetto delle consultazioni, sull’esecuzione di consultazioni in forma elettronica, sulla forma e l’impostazione della documentazione, nonché sulla consultazione dei pareri e la loro archiviazione. Le disposizioni esecutive relative al presente disciplinamento sono riunite in un unico atto normativo; le vigenti Direttive del 6 maggio 1970 sulla procedura preliminare in materia di legislazione (cfr. FF 1970 I 753, 1976 II 937) sono riportate, per quanto sia ragionevole, nell’ordinanza sulla procedura di consultazione e possono essere definitivamente abrogate.

1.6 Interventi parlamentari

La procedura di consultazione è stata ripetutamente oggetto di interventi parlamentari quando si trattava di questioni relative a un disciplinamento legale3,

2 Ordinanza del 17 giugno 1991 sulla procedura di consultazione, RS 172.062.

3 86.243 P Commissione del Consiglio nazionale del 13.3.1989: Procedura di consultazione. Consolidamento Cfr.. a questo proposito anche l’intervento BÄUMLIN (Boll. uff. 1989 N 405) secondo cui la procedura preliminare della legislazione in cui si svolgono le consultazioni influisce sull’attività di entrambe le Camere e sulle loro deliberazioni. È quindi senza dubbio giusto sottoporre la procedura di consultazione a principi generali definiti sotto forma di legge ("Das Vorverfahren der Gesetzgebung, in dem die Vernehmlassungen geschehen, hat Einfluss auf die Tätigkeit der beiden Kammern, auf ihre Beratungen. Deshalb ist es zweifellos richtig, das Vernehmlasssungsverfahren gesetzlich geregelten Grundzügen zu unterstellen, ...".)