Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 20 pagine
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forma elettronica (per posta elettronica). L’innovazione rispetto alla prassi vigente consiste quindi nel fatto che in futuro la documentazione per la consultazione, incluso il riassunto dei risultati della procedura di consultazione, sarà per quanto possibile messa a disposizione in forma elettronica (come documenti da scaricare) in modo che l’oneroso invio della versione cartacea diventerà sempre più superfluo. I dettagli sono disciplinati mediante ordinanza.
Secondo il capoverso 2 le consultazioni in forma di conferenza continueranno ad essere ammissibili (come risulta a contrario dal capoverso 1), ma solo eccezionalmente e in casi fondati. Spetta all’autorità competente dell’indizione, quindi per principio al Consiglio federale, decidere se una procedura di consultazione è svolta per scritto oppure, in tutto o in parte, in forma di conferenza. Nella prassi ha preso piede la regola secondo cui nell’ambito di una consultazione in forma di conferenza è tenuto un verbale sottoposto per parere ai partecipanti. È opportuno mantenere invariata tale procedura, ma è necessario disciplinarla mediante ordinanza. Il verbale e i pareri inoltrati in merito sono pubblici.
Secondo il capoverso 3 il termine di consultazione è in genere di tre mesi. Si mantiene invariata la norma vigente. La legge stabilisce tuttavia che in singoli casi tale termine può eccezionalmente essere ridotto (ad es. per progetti semplici o in caso di urgenza) o prorogato in modo adeguato (in caso di progetti particolarmente complessi o di ampia portata).
2.7 Disposizioni esecutive (art. 57h)
Per motivi inerenti alla trasparenza e alla funzione informativa della legge, quest’ultima menziona i principali ambiti che devono essere disciplinati mediante ordinanza. Si prevede di emanare un’unica ordinanza. Gli altri disciplinamenti concernenti la procedura di consultazione (ad es. le Direttive del 1970 sulla procedura preliminare in materia di legislazione o il Protocollo d’intesa del 1998 con il Tribunale federale concernente le consultazioni) saranno, per quanto sensato, ripresi nell’ordinanza e potranno essere abrogati.
Secondo la lettera a l’ordinanza fornisce una definizione più dettagliata dell’oggetto della procedura di consultazione, sancendo ad esempio i criteri per determinare l’importanza di un’ordinanza.
Secondo la lettera b l’ordinanza prevede le disposizioni sull’integrazione di destinatari nell’elenco dei destinatari fissi tenuto dalla Cancelleria federale (art. 57e cpv. 3), precisando i criteri determinanti e la procedura (domanda, competenza, decisione, ecc.). In questo contesto sarà opportuno esaminare se occorra prevedere disciplinamenti speciali per il coinvolgimento del Tribunale federale o di altre categorie di destinatari.
Per quanto concerne lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica (lett. c) nell’ordinanza si tratta di disciplinare i dettagli relativi all’utilizzazione dei mezzi elettronici d’informazione e di comunicazione nonché l’archiviazione di documenti elettronici. Occorre in particolare stabilire i requisiti per la preparazione della documentazione in forma elettronica e l’elaborazione tecnica dei pareri. Per quanto necessario, occorre emanare disciplinamenti speciali sulla procedura di consultazione in forma di conferenza.