Rapporto esplicativo

Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 20 pagine

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lizzata come termine generico in sintonia con la terminologia della Costituzione federale (art. 45 cpv. 2 prima frase Cost.); tale definizione comprende quindi gli atti legislativi della Confederazione, i trattati internazionali e altri progetti importanti. Tuttavia la procedura di consultazione va indetta anche per altri progetti di un'autorità federale, se considerati importanti, ad esempio su rapporti o conzecioni. Diversamente da quanto previsto dal diretto vigente, ma sulla scia della prassi attuale, in futuro non sarà possibile indire una procedura di consultazione sulle iniziative popolari.

Si è volutamente rinunciato a definire l’importanza o l’ampia portata a livello legislativo. Una disposizione aperta concentrata sulla determinazione dei settori politici più importanti, permette di operare le necessarie differenziazioni nell’ottica della perseguita ottimizzazione della procedura di consultazione quando si tratta di determinare se sussiste l’ampia portata politica, finanziaria, economica o culturale. Se tale criterio è adempiuto, si svolge obbligatoriamente, conformemente alla Costituzione e alla legge, una procedura di consultazione.

Il capoverso 2 precisa il capoverso 1, elencando le principali categorie di atti legislativi e trattati internazionali che sono considerati per legge progetti di ampia portata. Per ogni modifica della Costituzione federale è indetta una procedura di consultazione (lett. a). Sono eccettuate le iniziative popolari poiché non sono progetti delle autorità federali. Visto che le iniziative popolari non possono essere modificate dalle autorità, in questo ambito non può nemmeno essere adempiuto lo scopo della partecipazione perseguito con la procedura di consultazione. Non è invece esclusa la possibilità di sottoporre a consultazione i controprogetti alle iniziative popolari presentati dalle autorità, per quanto tale possibilità non sia esclusa in base ai termini di trattazione applicabili per le iniziative popolari (cfr. art. 74 LDP10; cfr. anche n. 2.8.2).

La lettera b menziona la legge federale e istituisce la necessaria relazione con la definizione di legge dell’articolo 164 Cost. Occorre sempre svolgere una procedura di consultazione se la legge contiene disposizioni fondamentali relative alle materie elencate nelle lettere a-g dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. In tal modo non si esclude fin da principio la possibilità di indire una procedura di consultazione anche per altre disposizioni legislative. È pure possibile sottoporre a consultazione anche un decreto federale per quanto la sua portata lo esiga. Questi due casi non costituiscono tuttavia la regola e non occorre quindi menzionarli come categoria particolare; rientrano nella disposizione generale del capoverso 1.

Si svolge obbligatoriamente una procedura di consultazione per i trattati internazionali che sottostanno al referendum e contengono disposizioni fondamentali secondo l’articolo 164 capoverso 1 lettere a-g Cost. (lett. c). Sono compresi in questa categoria i trattati internazionali riguardanti l’adesione a una comunità sopranazionale e che influiscono direttamente sui diritti e i doveri dei cittadini. Se i trattati internazionali non sottostanno al referendum, non si svolge la procedura di consultazione. Rientrano in questa categoria i trattati che il Consiglio federale può concludere autonomamente (cfr. art. 172 n. 3 LParl11. Esempi: RU 2002 1103, 1146, 2636). La procedura di consultazione non è indetta neppure per i trattati internazionali di impor-

10 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, RS 161.1.

11 Disegno di legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl), FF 2001 3245. La disposizione corrisponde all’articolo 47bisb capoverso 2 della legge federale del 23 marzo 1962 concernente la procedura dell’Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l’entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli), RS 171.11.