Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 32 pagine
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Se del caso, l’articolo 6 capoverso 1 andrebbe completato come segue:
“I titolari di complessi industriali o i servizi da loro autorizzati devono conservare […]”.
economiesuisse esige che si riprendano i dati che figurano già nelle raccolte della Confederazione o che i dati stessi vengano trasmessi da servizi autorizzati (ad es. associazioni di categoria).
L’Associazione tessile svizzera (TVS) chiede di precisare che devono essere ripresi i dati disponibili in banche dati, ad esempio quella dell’OTRIf.
Il Canton NE auspica che non si creino doppioni in sede di notifica, in particolare nel caso dei rifiuti.
Il Canton SG deplora che l’articolo 4 non menzioni esplicitamente che l’obbligo di notifica sussiste soltanto per i complessi industriali di cui all’allegato 1 (secondo l’art. 1 cpv. 2).
Articolo 5 Contenuto della notifica Capoverso 1:
Il Consiglio dei PF propone di modificare il capoverso come segue:
1Per le sostanze di cui all’articolo 4 emesse in una quantità superiore alla soglia fissata, la notifica deve contenere le seguenti informazioni:
a. <invariato>
b. <invariato>
c. quantità […] (all. 2 prima colonna); oppure
d. quantità […]; oppure
e. quantità […] ; oppure
f. quantità […] (all. 2 prima colonna); e
g. <invariato>
La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) e l’ARV propongono di estendere il capoverso 1 lettera d ai rifiuti speciali (rs) e a quelli soggetti a controllo (rc) e di stralciare il capoverso 1 senza sostituirlo.