Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 32 pagine

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pubblici o privati degni di protezione non possono essere limitati dalla legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (legge sulla trasparenza).

L’incaricato federale della protezione dei dati ritiene che la legge sulla trasparenza (LTras) debba trovare applicazione nell’OPRTR, la quale, dal punto di vista tecnicolegislativo, va impostata in modo tale che il registro diventi un elemento centrale.

Un partito è dell’avviso che si debba portare da 10 a 50 anni almeno il periodo in cui il pubblico ha la possibilità di accedere alle informazioni del PRTR.

Secondo l’Associazione svizzera riciclaggio ferri e metalli (VSMR), il commercio di materie prime secondarie non dovrebbe rientrare nel campo d’applicazione dell’OPRTR e, se del caso, dovrebbe essere escluso dal principio di trasparenza (libertà economica).

Vari Cantoni possono svolgere le attività di vigilanza e di verifica nel quadro dei compiti esecutivi che già assolvono. Un Cantone chiede che i Cantoni possano condurre l’attività di verifica nei limiti delle loro possibilità finanziarie e di personale. Due Cantoni ritengono che spetti alla Confederazione accertare la qualità dei dati forniti dalle aziende e controllare che i titolari abbiano adempiuto all’obbligo di notifica. Sia per il controllo delle aziende assoggettate all’obbligo di notifica che per il controllo della plausibilità si pone la questione della responsabilità in materia di protezione dei dati. La verifica delle informazioni notificate deve limitarsi al controllo della plausibilità. I provvedimenti da adottare in caso di infrazione devono essere indicati esplicitamente.

In diversi pareri si chiedono modifiche, complementi o commenti ai termini usati nell’ordinanza (ad es. definizione di “altri rifiuti” o di “fonti diffuse”). Gli articoli 4 e 5 devono indicare chiaramente quali aziende sono assoggettate all’obbligo di notifica.

Diverse associazioni caldeggiano un coordinamento tra l’OPRTR e l’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) nonché l’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR). Alcuni Cantoni sollecitano un innalzamento dei quantitativi soglia per il trasferimento di rifiuti speciali e di altri rifiuti.

In alcuni pareri si chiede che, oltre alle aziende con impianti secondo l’allegato 1, siano assoggettate all’obbligo di notifica anche le aziende tenute a fornire informazioni in virtù