Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 13 pagine

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Per quanto riguarda il blocco dell’accesso ai servizi a valore aggiunto (art. 39), Orange suggerisce di non differenziare il blocco per SMS e WAP, il blocco di tutti i servizi a valore aggiunto e di quelli a carattere erotico e pornografico. Sunrise, Verizon, COLT, Tele2, Swisscable, asut, Cablecom, Orange e Swisscom vogliono che il cpv. 4 escluda i clienti per i quali il fornitore ha già bloccato i servizi a valore aggiunto per altri motivi. Verizon respinge l’idea che i fornitori di servizi di telecomunicazione debbano informare ogni anno i loro clienti sulla possibilità di bloccare l’accesso ai servizi a valore aggiunto (cpv. 5). VTX suggerisce che i fornitori debbano solo inserire un rinvio al sito Internet dell’UFCOM, alla pagina in cui sono riportati i diritti dei clienti. Orange chiede un periodo transitorio per l’art. 39 cpv. 1 - 3.

SKS, asut e Cablecom concordano con il blocco automatico dell’accesso per i minorenni (art. 40).

Centre Patronal, USAM (Camera VD), COLT, Verizon, Swisscom, SAVASS e Orange fanno notare che spesso i fornitori non sono in grado di scoprire se i clienti o utenti sono minorenni. Orange chiede anche qui un periodo transitorio.

Organo di conciliazione (art. 41-48)

KF, Ombudscom e SKS vedono di buon occhio l’istituzione di un organo di conciliazione indipendente. Secondo molti partecipanti (economiesuisse, SAVASS, USS, sunrise, Swisscom, Tele2, Verizon,

Comco), le disposizioni previste sono troppo dettagliate, o addirittura contraddicono le regole di procedura civile e danno l’impressione che l’organo di conciliazione sarà più un tribunale arbitrale che un mediatore.

L'asut, Cablecom, COLT, Orange, sunrise, Swisscable e Verizon ritengono che all'organo di conciliazione dovrebbero poter essere affidati altri compiti nel settore delle telecomunicazioni (art. 41).

Cablecom, Orange e Swisscable hanno fatto alcune osservazioni in merito alle condizioni che un terzo deve soddisfare per farsi attribuire il compito che spetta all'organo di conciliazione (art. 42 cpv. 2). In particolare considerano che la condizione legata al rispetto del diritto applicabile (lett. a) sia superflua e debba essere eliminata. Inoltre, assieme a KF insistono affinché il principio di trasparenza (lett. c) garantisca la riservatezza dei dati dei clienti e dei fornitori. Orange e Swisscable consigliano anche di rinunciare ad esigere dal delegato che svolga il suo compito in modo efficace (lett. b). Dal canto suo la ComCom raccomanda di aggiungere una condizione sulla capacità finanziaria del delegato di svolgere il suo compito a lungo termine.

Cablecom, Orange e Swisscable vorrebbero che il compito di conciliazione sia delegato per un periodo di almeno 24 mesi, KF per una durata minima di 36 mesi (art. 42 cpv. 3). Cablecom e Swisscable formulano ancora alcuni commenti sull’art. 42 cpv. 5 e Orange sull'art. 42 cpv. 6.

Molti partecipanti si esprimono sui principi procedurali prevista all'art. 43 (asut, Cablecom, COLT,

Ombudscom, Orange, SAVASS, sunrise, Swisscable, Swisscom, Verizon). In particolare suggeriscono che le parti siano ascoltate dall'organo di conciliazione e abbiano il diritto di consultare i documenti prodotti dall’altra parte (cpv. 1). Ritengono inoltre che il compito dell’organo di conciliazione dovrebbe limitarsi a proporre un accordo amichevole che le parti sono libere di accettare o rifiutare (cpv. 4). La procedura si concluderebbe dunque con l’accettazione o il rifiuto delle parti della proposta di conciliazione (cpv. 5). Sunrise e Verizon reputano che non sia necessario che l’UFCOM approvi il regolamento dell'organo di conciliazione (cpv. 7), mentre secondo Swisscom quest’approvazione dovrebbe avvenire nell’ambito dell'art. 42, precisando di quale regolamento di tratta.

asut, Cablecom, COLT, KF, Ombudscom, Orange, sunrise, Swisscable, Swisscom e Verizon pensano che l'organo di conciliazione non possa essere adito se la controversia è già oggetto di una procedura dinanzi a un tribunale ordinario o arbitrale e che una procedura di conciliazione in corso divenga priva di oggetto se una delle parti adisce uno di questi tribunali (art. 44 cpv. 2). asut, Cablecom, COLT,

Orange, sunrise, Swisscable e Verizon domandano inoltre di eliminare l’art. 44 cpv. 3 (sospensione

5/13 Indagine conoscitiva relative alla revisione delle disposizioni d’esecuzione della LTC – Sintesi dei risultati