Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 13 pagine
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pletare le informazioni disponibili, dall’altro Swisscom ne respinge il principio. COLT, sunrise e Verizon auspicano ancora precisare che le capacità non utilizzate per almeno tre mesi devono immediatamente essere liberate per terzi.
CSI ha commentato in generale le disposizioni sui contratti e la procedura in materia d’accesso, mentre Cablecom, COLT, Orange, Swisscable e Verizon hanno espresso pareri particolareggiati sull'art. 62 (confidenzialità delle informazioni), COLT, Verizon e AES sull'art. 67 (richiesta di decisione), Swisscom sull'art. 68 (misure cautelari), COLT, Orange, sunrise e Verizon sull'art. 70 (procedura di conciliazione) e COLT, sunrise, Swisscom, Verizon, ComCom e Comco sull'art. 71 (decisione in materia di accesso).
Altri commenti sono stati formulati da COLT, Orange, sunrise, Swisscom e Tele2 sull’art. 49 (aventi diritto), da Cablecom, COLT, ComCom, Orange, sunrise, Swisscable, Swisscom, Tele2, Verizon e AES sull’art. 50 (non discriminazione, in particolare sulla questione delle riserve del fornitore dominante e dei bisogni immediati dei suoi concorrenti), da Orange, Swisscom e AES sull’art. 52 (formazione dei prezzi in funzione dei costi), da Swisscom sull’art. 53 (interfacce), da FKS, Orange, Swisscom,
Tele2 e Verizon sull’art. 59 (linee affittate).
Segreto delle telecomunicazioni e protezione dei dati (art. 77-83)
Alcuni partecipanti (asut, SAVASS, sunrise) adducono che l'art. 77 cpv. 4 ripete l'art. 37 cpv. 2. La maggior parte dei partecipanti (asut, Cablecom, Orange, sunrise, Swisscable, Tele2) ritiene che occorrerebbe precisare che i dati di fatturazione devono essere forniti oralmente ai titolari dei collegamenti con prepagamento delle tasse di comunicazione. Orange e Swisscom propongono inoltre di limitare a un mese il diritto di questi ultimi di chiedere i dati di fatturazione.
Secondo vari partecipanti (asut, Cablecom, COLT, Orange, sunrise, Swisscable, Swisscom, Verizon), occorrerebbe precisare che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono comunicare ai fornitori di servizi a valore aggiunto solo i dati (disponibili) necessari all’ottenimento del pagamento dovuto per le prestazioni fornite da questi ultimi (art. 77 cpv. 5). Questo dovrebbe inoltre valere anche per i casi in cui il cliente non paga oppure contesta la fattura (asut, Cablecom, COLT, Orange, sunrise, Swisscable, Verizon). Orange aggiunge che il fornitore di servizi di telecomunicazione dovrebbe essere tenuto a comunicare i dati solo se il fornitore di servizi a valore aggiunto gli rimborsa gli eventuali importi alla oggetto della contestazione già pagati. VTX domanda dal canto suo che venga precisato che il consumo di un servizio a valore aggiunto è equiparato a un contratto implicito.
Orange propone inoltre di far riferimento al cpv. 4 nell'art. 77 cpv. 1 e 9, e di precisare all'art. 77 cpv. 2 lett. a, che l’obbligo cui sottostà il fornitore di servizi di telecomunicazione di comunicare al cliente gli elementi d’indirizzo completi dei collegamenti chiamati vale anche per i servizi a valore aggiunto.
Mentre KF, Orange e SKS sostengono le disposizioni proposte all'art. 78 per lottare contro la pubblicità di massa sleale, economiesuisse adduce che i fornitori di servizi di telecomunicazione non dovrebbero essere resi responsabili, direttamente o indirettamente, del contenuto delle informazioni che veicolano. asut, Cablecom, COLT, Orange, sunrise, Swisscable, Swisscom e Verizon pensano che l’obbligo cui soggiacciono i fornitori di servizi di telecomunicazione di proteggere i loro clienti contro l’invio di pubblicità di massa dovrebbe essere limitato ai soli casi in cui il carattere sleale della pubblicità è riconoscibile. Secondo Cablecom e Swisscable, i fornitori devono dunque poter sopprimere tutta la pubblicità di massa senza dover valutare se è sleale o meno. Swisscom aggiunge che bisognerebbe imporre ai fornitori solo misure che cagionano spese ragionevoli e che rispettano il principio di proporzionalità. Vengono formulati altri commenti sull’art. 78 cpv. 3 da VTX, sull’art. 78 cpv. 4 da KF e Orange e sull’art. 78 cpv. 6 da asut, Cablecom, COLT, Orange, sunrise, Swisscable, Swisscom, Tele2 e Verizon.
La soppressione dell’obbligo di fornire il servizio di rifiuto delle chiamate anonime (art. 79) ha sollevato pareri discordanti. KF, Orange e Swisscom sono favorevoli, contrari invece Centre patronal e USAM.
8/13 Indagine conoscitiva relative alla revisione delle disposizioni d’esecuzione della LTC – Sintesi dei risultati