Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 13 pagine

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della prescrizione di un’azione civile) e dell'art. 44 cpv. 4 (comparsa di un collaboratore dell’organo di conciliazione in qualità di testimone di un’altra procedura).

I fornitori (Cablecom, COLT, Orange, sunrise, Swisscom, Verizon) come pure asut e Swisscable si oppongono alla comunicazione di tutti i dati che l'organo di conciliazione potrebbe richiedere e propongono di limitare l’obbligo d’informazione di cui all’art. 45 cpv. 1 e 2 ai documenti necessari a formulare una proposta di conciliazione, ad eccezione, secondo Swisscom, dei dati coperti dal segreto delle telecomunicazioni. Se occorre fornire dati delicati, VTX considera importante che l'organo di conciliazione non impieghi persone legate ai fornitori. SAVASS reputa che l'organo di conciliazione non dovrebbe entrare nel merito di una domanda abusiva o palesemente ingiustificata mentre, secondo VTX, in un caso simile il fornitore dovrebbe disporre del diritto di rifiutare di partecipare alla procedura e non anticipare le tasse. Secondo Swisscom e VTX, è eccessivo l’obbligo cui sottostanno i fornitori d’informare i rispettivi clienti dell’esistenza dell'organo di conciliazione al momento in cui concludono un contratto e, in seguito, almeno una volta all’anno (art. 45 cpv. 3).

COLT, sunrise e Verizon intendono limitare il diritto dell'organo di conciliazione di trattare dati personali (art. 46 cpv. 1) ai dati acquisiti o allestiti dai fornitori allo scopo di fornire prestazioni di telecomunicazione. Mentre VTX considera che la pubblicazione delle decisioni dell'organo di conciliazione prevista dall'art. 46 cpv. 4 viola il segreto aziendale, Cablecom, KF, Orange e Swisscable suggeriscono di precisare che l'organo di conciliazione può pubblicare le sue decisioni solo in modo anonimo.

COLT, sunrise, Swisscom e Verizon sostengono che tale pubblicazione non ha senso nella misura in cui non si tratta di vere e proprie decisioni. Al massimo, l'organo di conciliazione dovrebbe poter pubblicare solo i risultati del trattamento dei casi che gli sono stati sottoposti.

La ComCom propone di rivedere a fondo l'art. 47 allo scopo di garantire all'organo di conciliazione una base finanziaria solida, esaminando se l’indipendenza di quest’organo non esiga una partecipazione della Confederazione. VTX crede che occorrerebbe stabilire un importo minimo oggetto di controversia per evitare che le tasse siano ampiamente superiori. Dal canto suo AES, domanda che la tassa procedurale pagata dai clienti non superi i 100 franchi.

Secondo la ComCom, il diritto d’accesso ai locali dell'organo di conciliazione (art. 48 cpv. 2) è eccessivo e l’UFCOM deve poter controllare l’attività del delegato nell’ambito di una procedura di vigilanza senza che sia necessario menzionare misure coercitive particolari.

Accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mer-

cato (art. 49-71)

In generale, COLT, Orange, sunrise e Verizon preferiscono che i dettagli siano emanati sotto forma di prescrizioni tecniche e amministrative. Vorrebbero anche, assieme a Tele2, che per ogni forma

d’accesso vengano conclusi dei SLA (Service Level Agreements) che garantiscano le condizioni correnti del settore. VTX considera che la nozione di dominanza dovrebbe esser definita in modo più chiaro. Per quanto concerne il lasso di tempo durante il quale il fornitore non può effettuare modifiche tecniche alle sue prestazioni in materia di accesso una volta ricevuta l’ordinazione (art. 54 cpv. 5, art. 55 cpv. 2, art. 56 cpv. 3, art. 58 cpv. 4, art. 59 cpv. 2, e art. 60 cpv. 3), Swisscom suggerisce di non fissarlo a 12 mesi come invece previsto, ma di fare riferimento a un termine appropriato limitando nel contempo il campo d’applicazione delle disposizioni sopraccitate alle modifiche fondamentali.

Mentre alcuni fornitori (COLT, Orange, sunrise, Verizon) ritengono che le modifiche previste

dell’offerta di base (art. 51 cpv. 2) dovrebbero essere annunciate non 3 ma almeno 6 mesi in anticipo, Swisscom propone di informarne gli altri fornitori (ma non l’UFCOM) entro un termine appropriato. Pur dichiarandosi pronta a fornire le informazioni necessarie aggiornate, Swisscom si oppone all’obbligo generalizzato di mettere a disposizione dei suoi concorrenti un sistema informatico che permetta a questi ultimi di fare e gestire delle ordinazioni online (art. 51 cpv. 3). Questa disposizione è invece accolta favorevolmente dalla ComCom mentre i concorrenti di Swisscom (Cablecom, COLT, Orange, sunrise, Tele2, Verizon) vorrebbero che fossero precisati alcuni punti. La ComCom domanda inoltre di

6/13 Indagine conoscitiva relative alla revisione delle disposizioni d’esecuzione della LTC – Sintesi dei risultati