Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 32 pagine

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A suo avviso l’alta vigilanza deve restare di competenza del Consiglio federale e non c’è alcun motivo di cambiare l’attuale struttura della vigilanza.

5 Prese di posizione sulla riforma strutturale in dettaglio

5.1 Compiti dell’organo supremo (art. 51a A-LPP)

ZH, UR, la FER e la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni approvano il fatto che i compiti dell’organo supremo siano definiti e che venga stabilito che le principali competenze gestionali non sono delegabili. NW, SO, BS, AG, TG considerano la definizione di un preciso elenco dei compiti un miglioramento, in quanto così in futuro l’organo supremo non potrà più delegare o semplicemente scaricare le proprie responsabilità all’ufficio di revisione o ai periti.

L’ASA fa notare che la disposizione è stata concepita per gli istituti di previdenza aziendali e non tiene conto del doppio livello delle fondazioni collettive.

L’USAM non considera l’informazione agli assicurati giusta il cpv. 2 lett. g come un compito non delegabile del Consiglio di fondazione e ritiene quindi che la disposizione vada stralciata. L’ASIP e

l’Unione svizzera degli imprenditori chiedono di precisare la disposizione mediante il concetto di "disciplinamento dell’informazione". VASOS e CSA sono del parere che l’obbligo d’informazione giusta la lett. g e il cpv. 3 debba applicarsi espressamente agli assicurati e ai pensionati e chiedono che questo sia precisato.

L’ASIP e l’Unione svizzera degli imprenditori desiderano precisare quanto enunciato alla lett. h (formazione iniziale e perfezionamento) mediante la formulazione "disciplinamento per la formazione iniziale e il perfezionamento". L’ASA e la SAV vorrebbero stralciare queste disposizioni e sostituirle con l'attuale testo dell’art. 51 cpv. 6, poiché l’organo supremo non dovrebbe poter definire i propri compiti.

SP, USS e Sic svizzera desiderano che l’organo supremo giusta il cpv. 2 lett. k non decida solo l’entità della copertura dei rischi supplementari ma anche chi li assicura.

In relazione al cpv. 2 lett. l (stabilire gli obiettivi e i principi per l'investimento del patrimonio e sorvegliare il processo d'investimento), l’IGaSG sostiene che il consiglio di fondazione dovrebbe essere libero di decidere come equilibrare attivi e passivi. Andrebbe quindi evitata la prescrizione di forme di analisi, che comunque possono essere garantite ed interpretate solo da consulenti specializzati.

Inoltre l’ASIP considera la verifica periodica dell’equilibrio tra patrimonio investito ed impegni

dell’istituto di previdenza come un compito non delegabile dell’organo supremo. La Camera fiduciaria coglie l’occasione per proporre d’includere nell’elenco dei compiti l’allestimento e l’approvazione del conto annuale. Dal canto suo la Dufour Advokatur propone di completare l’elenco dei compiti analogamente all’art. 716a CC (attribuzioni inalienabili ed irrevocabili del consiglio d’amministrazione della SA).

L’ASIP è del parere che al cpv. 3 vada aggiunta la possibilità di coinvolgere altri specialisti. Secondo la FER, bisognerebbe aggiungere una norma per la delega ad un amministratore delegato.

SP, USS und Sic svizzera considerano la formulazione relativa all’indennità giusta il cpv. 4 come un peggioramento, pertanto la versione attualmente in vigore dell’art. 51 cpv. 7 andrebbe mantenuta.

L’ASIP è del parere che la disposizione sia troppo dettagliata; l’organo supremo dovrebbe avere la libertà di decidere autonomamente come regolare la questione delle indennità.

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