Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 32 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
5.2 Abilitazione e compiti dell’ufficio di revisione e dei periti della previdenza professionale (art. 52a - 52e A-LPP)
Art. 52a Controllo
La Camera fiduciaria vorrebbe sostituire il termine di "controllo" con quello di "verifica", poiché il concetto di controllo è percepito piuttosto come una misura interna. Ritiene inoltre necessario verificare se ci siano doppioni con gli art. 52c e 52e A-LPP e abbreviare la formulazione.
L’IDP aggiunge che – per essere coerenti – accanto all’ufficio di revisione bisognerebbe menzionare sempre anche il revisore. Inoltre sarebbe necessario vagliare l’ipotesi d'impiegare il termine di "revisori dei conti".
SP, USS e Sic svizzera considerano l’espressione "in ogni tempo" in contraddizione con l’art. 65c LPP, che ammette una copertura insufficiente limitata nel tempo. L’Unione svizzera degli imprenditori, la PK-Kammer e l’ASIP sono contrarie all’espressione "in ogni tempo", poiché il perito non sarebbe in grado di fornire un tale attestato.
La PK-Kammer raccomanda di completare il cpv. 2 con una formulazione in base alla quale il perito verifichi anche se il patrimonio investito è commisurato agli impegni dell'istituto di previdenza.
ZH, LU, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI; SG, AG, TI, TG, Unione svizzera degli imprenditori,
Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP, VASOS e CSA fanno notare che non esistono più istituti di previdenza che non soggiacciono alla vigilanza della LPP. Pertanto il cpv. 3 potrebbe essere stralciato.
Art. 52b abilitazione di uffici di revisione e revisori
Il Cantone UR accoglie con favore il fatto che in futuro l’abilitazione degli uffici di revisione dipenderà dalle persone che li compongono e sarà soggetta a controlli. Anche il PS approva la disposizione.
L’USF e l’USAM approvano il fatto che la qualità di membro di un’associazione professionale non sarà più determinante. Segnalano inoltre che non si dovrebbero introdurre differenze rispetto alla legge sulla sorveglianza dei revisori. Pertanto sarebbe esagerato e costoso richiedere un’abilitazione supplementare da parte dell’autorità di alta vigilanza; anche il rinnovo ogni 5 anni è considerato superfluo. I capoversi 1, 3 e 4 andrebbero quindi stralciati.
La Camera fiduciaria ricorda che, contrariamente agli art. 62 e 64a A-LPP, la disposizione menziona anche i revisori.
Art. 52c Compiti dell’ufficio di revisione
Il Centre Patronal e il Cantone UR sono favorevoli alla disposizione. UR aggiunge che essa introduce un’attività di controllo unitaria e una chiarificazione delle responsabilità. L’USAM ravvisa il rischio di doppioni con le autorità di vigilanza.
L’ASIP critica l’enumerazione dei singoli compiti di verifica. La legge dovrebbe fissare solo l’incarico di verifica in generale, mentre i dettagli dovrebbero essere precisati da un’ordinanza. Nella sua forma attuale la disposizione non sarebbe più necessaria, poiché il concetto dell’autodisciplina nella forma proposta dalla commissione peritale non è stato attuato. Pertanto il cpv. 1 lett. c e g potrebbe essere stralciato e le disposizioni restanti potrebbero essere integrate agli attuali articoli della legge e
dell’ordinanza. Anche la VVP è del parere che il disciplinamento attuale sia sufficiente e che si dovrebbe rinunciare ad un’enumerazione dettagliata.
La Camera fiduciaria propone di precisare meglio il cpv. 1 lett. a e di usare l’espressione "Conti di vecchiaia LPP" per evitare la confusione con i conti di vecchiaia regolamentari.
16/32 sd_060480_ah_auswertung der vernehmlassung strukturreform bv_it