Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 32 pagine
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VASOS e CSA chiedono che il cpv. 1 venga stralciato.
L’ASIP considera problematica la riscossione di emolumenti dalle autorità di vigilanza cantonali, poiché in tal modo le verrebbe loro imposto un compito estraneo al sistema.
L’IGaSG è contraria al fatto che i costi siano calcolati in base alle dimensioni delle casse. Una struttura tariffaria di questo tipo, attualmente già applicata dall’UFAS, sarebbe in contraddizione con gli attuali standard in materia di trasparenza e verità dei costi.
5.5 Variante di una vigilanza unica (art 61a A-LPP)
La variante è respinta da tutti i Cantoni, con la motivazione che questa soluzione non migliorerebbe l’armonizzazione dell’esecuzione della legge ma al contrario creerebbe una categoria supplementare d’istituzioni sottoposte alla vigilanza. Anche PPD, USAM, USC, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e ASIP respingono la proposta. Inoltre la VVP non considera utile la creazione di una centrale di vigilanza per gli istituti collettivi e comuni e per le fondazioni d’investimento, perché potrebbe portare all’applicazione di principi di vigilanza diversi.
La variante è sostenuta invece dal PS, e con una formulazione leggermente diversa, anche da VA-
SOS e CSA.
L’IGaSG vorrebbe sottoporre le fondazioni d’investimento ad una vigilanza federale, per esempio come caso particolare della legislazione in materia di fondi d’investimento. Anche il KGAST è del parere che le fondazioni d’investimento debbano continuare ad essere sorvegliate direttamente da un ufficio centralizzato. Per disporre di processi efficienti, la vigilanza sulle fondazioni d’investimento dovrebbe essere direttamente sottoposta all’alta vigilanza.
5.6 Altre disposizioni
Art. 5 cpv. 2
I Cantoni ZH, LU, NW, SO, BS, BL, SH, AI, AR, SG, TG, GR, AG, VD, GE, TI e l’Associazione dei
Comuni Svizzeri sono del parere che anche l’art. 52a A-LPP, le disposizioni sulla vigilanza e sull’alta vigilanza nonché l’art. 74 A-LPP debbano essere ripresi dall’art. 5 cpv. 2 A-LPP. Questo migliorerebbe la trasparenza, conferirebbe maggior chiarezza al testo e contribuirebbe alla sicurezza giuridica.
Art. 74 cpv. 2
I Cantoni ZH, LU, NW, SO, BS, BL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, VD, GE, TI, l’IDP e la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza fanno notare che con la legge sul tribunale amministrativo federale (in vigore dal 1.1.2007) l’art. 74 LPP verrebbe stralciato. Pertanto sarebbe necessario correggere l'avamprogetto reintroducendo nella LPP le vie di ricorso. I Cantoni FR, SO, TG, la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza, l’ASIP, l’IDP e la VVP accolgono favorevolmente la soppressione dell’effetto sospensivo del ricorso.
Disposizioni transitorie
L’USF segnala la mancanza di una disposizione transitoria per l’abilitazione in qualità di perito in materia di revisione.
6 Prese di posizione sui provvedimenti per i lavoratori anziani
NW, SO, SH, GR, NE, ZG, la Fondazione istituto collettore, l’AGVS e Sic svizzera accolgono con
favore i provvedimenti.
22/32 sd_060480_ah_auswertung der vernehmlassung strukturreform bv_it