Allegato 7 (OAC)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 11 pagine
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Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / OAC Allegato 7
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 17 cpv. 7 Art. 17 cpv. 7
7 La conferma dell’iscrizione autorizza il titolare della licenza di condurre della categoria speciale G a effettuare corse di scuola di guida con trattori o carri con motore la cui velocità massima non supera 40 km/h. Non è ammesso condurre veicoli speciali. Gli organizzatori riconosciuti di corsi di guida di trattori giusta l’articolo 4 capoverso 3 possono confermare l’iscrizione al più presto due mesi prima della frequenza del corso. Spiegazioni:
Molte aziende agricole non dispongono più di trattori 30. Chi desidera assolvere un corso di guida di trattori può però recarsi il giorno del corso da solo con un trattore 40. Il termine di due mesi deve essere sufficiente per l’addestramento con il trattore 40.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 49 cpv. 5 (nuovo)
5 Ai titolari di una licenza valida per maestro conducente di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Stato contraente dello Spazio Economico Europeo deve essere rilasciata senza esame la licenza svizzera per maestro conducente se: a. adempiono le esigenze di cui al capoverso 4; e b. la commissione d’esame competente constata che le esigenze dello Stato d’origine, per quanto concerne il contenuto e la durata della formazione come anche la portata dell’esame per maestro conducente, non sono essenzialmente inferiori alle pertinenti esigenze svizzere; e c. posseggono sufficienti conoscenze di una lingua nazionale svizzera. Spiegazioni:
Secondo la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di
riconoscimento della formazione professionale1 i diplomi professionali degli Stati membri dell’Unione Europea devono essere riconosciuti reciprocamente, nella misura in cui non esistono differenze essenziali per quanto concerne il
contenuto e la durata della formazione. La Svizzera ha ripreso nel diritto interno il contenuto di questa direttiva tramite
2. Vi si oppone l’articolo 49 capoverso 4 dell’ordinanza sull’ammissione l’accordo sulla libera circolazione delle persone
alla circolazione secondo cui i titolari di una licenza estera per maestro conducente devono superare l’esame di
maestro conducente secondo il diritto svizzero se vogliono esercitare la loro professione in Svizzera. Poiché il diritto dei trattati internazionali prevale su quello interno, questa contraddizione deve essere eliminata.
Poiché le commissioni d’esame vigilano sulle scuole professionali e pertanto devono essere informate riguardo alle formazioni e agli esami, proponiamo che siano esse a decidere se le formazioni e gli esami siano equivalenti. L’USTRA è d’ausilio nel procurare i regolamenti stranieri allorquando una commissione d’esame non ha accesso a queste
prescrizioni.
Quando la licenza per maestro conducente dovrebbe essere scambiata senza esame, deve essere garantito almeno che il richiedente possegga le necessarie conoscenze linguistiche. Nel dubbio, l’autorità può chiedere che venga eseguito un test linguistico.
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0051:IT:HTML
2
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)