Allegato 7 (OAC)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 11 pagine
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Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / OAC Allegato 7
3bis La formazione minima secondo l’allegato 10
Abrogato
numero 1 deve essere frequentata presso un
organizzatore dei corsi riconosciuto dall’autorità
d’ammissione. La durata della formazione dipende
dal raggiungimento degli obiettivi. L’insegnamento
pratico della guida per il raggiungimento degli
obiettivi minimi deve essere impartito da un maestro
conducente della categoria II.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 8 Art. 8
2 L’obbligo della pratica di guida secondo il2 L’obbligo della pratica di guida secondo il capoverso 1 non concerne chi dimostra di aver capoverso 1 non concerne chi dimostra di aver concluso la formazione minima secondo l’allegato concluso la formazione minima secondo l’OAA e 10 numero 2 e che abbia condotto: che abbia condotto:
a. durante almeno tre mesi un autoveicolo della a. durante almeno tre mesi un autoveicolo della
categoria C o un filobus, o categoria C o un filobus, o
b. regolarmente durante almeno due anni b. regolarmente durante almeno due anni
autoveicoli della categoria B. autoveicoli della categoria B.
2bis La formazione minima secondo l’allegato 10
Abrogato
numero 2 deve essere frequentata presso un
organizzatore dei corsi riconosciuto dall’autorità
d’ammissione. La durata della formazione dipende
dal raggiungimento degli obiettivi. L’insegnamento
pratico della guida per il raggiungimento degli
obiettivi minimi deve essere impartito da un maestro
conducente della categoria II che è titolare di una
licenza di condurre della categoria D.
Spiegazioni ad articoli 6 e 8:
Riguardo al principio
Giusta l’articolo 6 capoverso 3 può essere rilasciato il necessario attestato di competenza per effettuare trasporti internazionali di merci già al compimento dei 18 anni d’età se è stata conclusa con successo una formazione minima ridotta rispetto all’apprendistato di conducente di autocarri (allegato 10 numero 1).
Giusta l’articolo 8 capoverso 2 possono essere ammesse all’esame di conducente della categoria D (autobus) le persone che hanno concluso la formazione minima secondo l’allegato 10 numero 2, anche se non comprovano la pratica di guida di autocarri.
Le prescrizioni sulla formazione minima sono state riprese nell’OAC, nel quadro dell’applicazione dell’Accordo sul traffico di merci e passeggeri su strada e per ferrovia, al fine di adempiere le esigenze della direttiva del Consiglio
5. Detta direttiva verrà abrogata per il 10 settembre 2009 dalla direttiva 2003/59/UE6. La direttiva 76/914/CEE
2003/59/UE obbliga gli Stati membri a introdurre una qualificazione iniziale e una formazione periodica per i conducenti professionisti di autocarri e autobus. Ciò deve essere ripreso nel diritto svizzero (Ordinanza sull’ammissione degli autisti, cfr. allegato 2). Pertanto le prescrizioni sulla formazione minima possono essere abrogate.
Articolo 6 capoverso 3
Chi termina l’apprendistato di conducente di autocarri con il certificato federale di capacità ottiene senz’altro l’attestato di competenza per il trasporto di merci al termine dell’apprendistato (il più presto al compimento dei 18 anni). Con detto attestato è possibile effettuare trasporti internazionali.
5 Direttiva 76/914/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1976 sul livello minimo di formazione dei conducenti di taluni veicoli adibiti al trasporto su strada
6 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_226/l_22620030910it00040017.pdf