Allegato 7 (OAC)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 11 pagine

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Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / OAC Allegato 7

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 49 cpv. 6 (nuovo)

6 Se il richiedente adempie le esigenze del capoverso 5 lettera a, ma è constatato che la licenza per maestro conducente estera non è stata rilasciata sul fondamento di una formazione o un esame equivalente, la commissione d’esame competente deve decidere in quali materie o gruppo di materie il richiedente deve riqualificarsi. Se il contenuto della formazione differisce fortemente, il richiedente può scegliere se vuole assolvere un ciclo di formazione d’adattamento, un esame complementare o l’esame per maestro conducente. Se il contenuto della formazione e la portata dell'esame o solo la portata dell'esame differiscono fortemente, il richiedente può scegliere se vuole assolvere un esame complementare o l'esame per maestro conducente. Se il contenuto della formazione o la portata dell’esame non differiscono fortemente, ma la formazione straniera dura meno di mezzo anno, il richiedente deve comprovare una pratica professionale di almeno un anno come maestro conducente. Spiegazioni:

La direttiva prevede come provvedimento di compensazione un ciclo di formazione di adeguamento e l’esame

complementare. Entrambi i provvedimenti consentono di constatare se il maestro conducente formato all’estero è in grado di adeguarsi al suo nuovo contesto professionale.

Durante il ciclo di formazione di adeguamento il richiedente segue pressa una scuola per maestri conducenti una formazione in quei gruppi di materie3 non coperti dalla formazione straniera. Può insegnare la pratica di guida soltanto se è accompagnato da un titolare di licenza svizzera per maestro conducente. La licenza svizzera per maestro

conducente è rilasciata senza altri esami, su presentazione del certificato del ciclo di formazione d’adeguamento.

Per l’esame complementare bisogna tener conto del fatto che il richiedente dispone già di una formazione

professionale. Al fine di determinare la portata di detto esame, occorre constatare quali settori della formazione richiesti in Svizzera non sono coperti dalla formazione straniera. Questi settori, che possono concernere tanto le conoscenze teoriche quanto le idoneità pratiche, sono oggetto di un esame complementare.

I cicli di formazione di adeguamento e gli esami complementari non sono ancora disciplinati in Svizzera.

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 49 cpv. 7 (nuovo)

7 Se il Paese d’origine del richiedente non esige la formazione o l’ esame per la licenza di maestro conducente, oppure non li esige entrambi, il richiedente deve superare l’esame di maestro conducente. Per l’ammissione all’esame si applica il capoverso 4. Spiegazioni:

In siffatti casi, il richiedente è trattato come una persona proveniente da uno Stato non membro dell’Unione europea né facente parte dello Spazio Economico Europeo.

3

La formazione di maestro conducente è attualmente in ristrutturazione. I gruppi di materie saranno sostituiti da moduli. Tuttavia, non essendone stata fissata l’entrata in vigore, continuiamo ad impiegare l’espressione „gruppi di materie“.