Allegato 7 (OAC)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 11 pagine

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Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / OAC Allegato 7

Spiegazioni:

Poiché non autorizza più a condurre automobili, la categoria speciale F può essere stralciata.

Continuazione: Categoria speciale F

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 25 cpv. 1 Art. 25 cpv. 1

1 Chi vuole trasportare professionalmente persone1 Chi vuole trasportare professionalmente persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2) con veicoli delle categorie B (art. 3 cpv. 1bis OLR 2) con veicoli delle categorie B o C, delle sottocategorie B1 e C1 oppure della o C oppure delle sottocategorie B1 o C1 necessita categoria speciale F necessita di un permesso per il di un permesso per il trasporto professionale di trasporto professionale di persone. persone.

Art. 25 cpv. 3 periodo introduttivo Art. 25 cpv. 3 periodo introduttivo

3 Il permesso per il trasporto professionale di3

Il permesso per il trasporto professionale di

persone è rilasciato al titolare di una licenza di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o condurre della categoria B o della sottocategoria B1 della categoria speciale F se il candidato: se il candidato:

Spiegazioni:

Poiché non autorizza più a condurre automobili, la categoria speciale F può essere stralciata.

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 33 cpv. 3 Art. 33 cpv. 3

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano se la revoca è3 I capoversi 1 e 2 non si applicano se la revoca è decisa per ragioni mediche. decisa per ragioni mediche. La licenza non revocata

può essere vincolata a condizioni, segnatamente alla limitazione della velocità massima, se non esiste alcun motivo di esclusione giusta l’articolo 14 LCStr e se un istituto incaricato degli esami speciali lo propone.

Spiegazioni:

Con la presente modifica si provvede affinché ad es. i seniori che non adempiono più tutti i requisiti medici minimi possano continuare ad essere mobili, anche se con una velocità massima limitata. Ciò a sostituzione del fatto che la categoria speciale F non autorizza più a condurre automobili.

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 151h

Le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente revisione sono titolari della licenza di condurre della categoria speciale F, ma non di una licenza di condurre di una categoria o

sottocategoria, possono condurre tutti i veicoli a motore la cui velocità massima non supera 45 km/h

- eccettuati i motoveicoli. La pertinente

autorizzazione deve essere iscritta nella licenza di condurre.

Spiegazioni:

A contare dall’entrata in vigore, con la categoria speciale F non possono più essere condotte automobili. Per le persone che, al momento dell’entrata in vigore, posseggono soltanto la categoria speciale F, deve essere salvaguardato questo diritto.

Testo in vigore Proposta di modifica Allegato 4 n. 3 Allegato 4 n. 3

3 Pratica di guida 3 Pratica di guida

Categoria D, sottocategoria D1, permesso per il Categoria D, sottocategoria D1, permesso per il trasporto professionale di persone trasporto professionale di persone

Dispone di una pratica di guida con veicoli delle Dispone di una pratica di guida con veicoli delle categorie risp. sottocategorie e in caso affermativo categorie risp. sottocategorie e in caso affermativo da quanto tempo? da quanto tempo?