Allegato 7 (OAC)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 11 pagine
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Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / OAC Allegato 7
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 116 cpv. 1-3 Art. 116 cpv. 1-3
1 Il ritiro della licenza di circolazione e delle targhe, il1 Il divieto di far uso della licenza di circolazione e divieto di farne uso, il divieto di continuare il viaggio delle targhe, il divieto di continuare il viaggio con il con il veicolo e il sequestro del veicolo, sono veicolo e il sequestro del veicolo, sono ammessi se ammessi se si tratta di veicoli stranieri che non si tratta di veicoli stranieri che non offrono
offrono manifestamente tutte le garanzie di manifestamente tutte le garanzie di sicurezza e sicurezza e costituiscono in tal senso un pericolo per costituiscono in tal senso un pericolo per il traffico. il traffico.
2 Il ritiro della licenza di circolazione straniera e delle2 Il divieto di far uso della licenza di circolazione targhe straniere o il divieto di farne uso è pure straniera e delle targhe straniere è pure ammesso ammesso se la licenza o le targhe sono adoperate se la licenza o le targhe sono adoperate
abusivamente. È riservato l’articolo 60 numero 4 abusivamente. È riservato l’articolo 60 numero 4 capoverso 2 OAV. capoverso 2 OAV.
3 La procedura è retta dagli articoli 108, 110 e 1133 La procedura è retta dagli articoli 108 e 110 della della presente ordinanza e dall’articolo 221 presente ordinanza e dall’articolo 221 capoversi 3 e capoversi 3 e 4 OETV. 4 OETV.
Spiegazioni:
cpv. 1 e 2: Le attribuzioni della polizia (revoca, sequestro) sono ridisciplinate nella OCCS.
cpv. 3: il riferimento interno all’art. 113 non ha più senso in seguito al trasferimento dell’art. 113 nella OCCS.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 123 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 Art. 123 cpv. 1 lett. a e cpv. 3
1 Alle autorità competenti in materia di circolazione1 Alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore stradale del Cantone di domicilio del contravventore sono notificati: sono notificati:
a. dalla polizia e dalle autorità penali, le denuncie a. dalle autorità penali, le denuncie per infrazioni
per infrazioni alle norme della circolazione alle norme della circolazione stradale;
stradale;
3 Se la polizia o un’autorità penale viene a3 Se un’autorità penale viene a conoscenza di fatti conoscenza di fatti che possono comportare un che possono comportare un rifiuto o una revoca rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi casi di malattia gravi o di tossicomania, lo comunica o di tossicomania, lo comunica all’autorità
all’autorità competente in materia di circolazione competente in materia di circolazione stradale.
stradale.
Spiegazioni:
Gli obblighi di notifica alla polizia vengono trasferiti nella OCCS.
Testo in vigore Proposta di modifica
N. 33 Controlli della circolazione N. 33 (art. 130 - 142c)
Tenore degli art. 130 - 142c cfr. direttamente Abrogati
nell’OAC
Spiegazioni:
Il tenore delle sottosezioni 331 "Controllo da parte della polizia" (art. 130 - 134), 332 "Controllo da parte degli organi doganali" (art. 136 e 137) e 333 "Accertamento dell’inabilità alla guida" (art. 138 - 142c) viene ridisciplinato nella OCCS. Il tenore delle pertinenti disposizioni è stato trasferito nella OCCS e pertanto la sezione 33 può essere abrogata nell’OAC. L’art. 135 “Accertamento dei fatti” costituisce l’unica eccezione. In seguito all’importante riferimento all’art. 56 ONC che disciplina l’accertamento dei fatti in caso di infortuni, il tenore dell’art. 135 OAC viene inglobato in detta disposizione.