Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
il modello dei dati della Confederazione (Allegato A dell'OTEMU) rimarrà per il momento invariato. In relazione con la modifica dell'OMU e con la nuova LGI sono anche adeguamenti del regolamento del 22 febbraio 191034 per il registro fondiario, dell'ordinanza del 23 novembre 198335sulle ferrovie e dell'ordinanza del 13 dicembre 199936 concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari.
Le modifiche proposte rappresentano una revisione parziale e non una revisione totale.
2.3.2 Commento alle modifiche dell'OMU
2.3.2.1 Adeguamenti terminologici nell'OMU
La LGI introduce nuovi termini o ridefinisce termini esistenti. In luogo di «manutenzione» della misurazione ufficiale, si parlerà in futuro di «tenuta a giorno e amministrazione».
2.3.2.2 Ripercussioni sull'OMU degli accordi di programma
In seguito alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), saranno istituite nuove forme di collaborazione e di finanziamento tra Confederazione e Cantoni. I dettagli saranno disciplinati in cosiddetti accordi di programma conclusi tra la Confederazione e i Cantoni. All'articolo 3 capoverso 2, ad esempio, si parla ora di «piani d'attuazione» e «accordi di programma» in luogo di «piano di realizzazione». L'articolo 30bis è abrogato, poiché il finanziamento della misurazione ufficiale è disciplinato dall'articolo 38 LGI.
2.3.2.3 Ripercussioni sull'OMU delle regolamentazioni di altre ordinanze esecutive della LGI
Tutto ciò che è disciplinato nella LGI o nelle sue ordinanze esecutive (OGI, OMN oppure ONG), sempre che per la misurazione ufficiale non siano applicabili norme derogatorie o particolari, non deve più essere menzionato. L'articolo 30 LGI, ad esempio, stabilisce l'«estensione spaziale». L'attuale articolo 2 capoverso 1 OMU può pertanto essere abrogato. Il tema «linguaggio di descrizione dei dati» è disciplinato nell'OGI. Nell'articolo 6bis capoverso 2 OMU rimane pertanto soltanto la regolamentazione relativa all'«interfaccia della misurazione ufficiale». Per quanto riguarda i sistemi e i quadri di riferimento, l'articolo 20 capoverso 1 OMU rinvia all'OGI. L'articolo 20 capoverso 2 OMU prevede tuttavia che i Cantoni, sul loro territorio, stabiliscano un quadro di riferimento valido per la misurazione ufficiale (scelto secondo l'OGI). L'articolo 33 «Carattere pubblico della misurazione ufficiale» è sostituito dal principio di cui all'articolo 10 LGI. Le questioni riguardanti la riproduzione di dati della misurazione ufficiale o gli emolumenti per l'acquisizione dei dati della misurazione ufficiale o di estratti sono ora disciplinate dall'articolo 15 LGI. Ciò che, come finora, è applicabile specificamente alla misurazione ufficiale è stabilito nell'articolo 48bis o, come disposizione transitoria, nell'articolo 57 capoverso 1. La regolamentazione riguardante il servizio di volo di cui all'articolo 41 OMU è ora disciplinata nell'OMN.
34 RS 211.432.1
35 RS 742.141.1
36 RS 510.51