Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine
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2.3.2.4 Eliminazione di incoerenze dell'OMU con basi legali esistenti
I temi «indirizzi degli edifici», «spostamenti di terreno permanenti» (finora denominati «zone di movimento») e «confini giurisdizionali» (finora parte del livello d'informazione «suddivisioni amministrative») sono, considerati dal punto di vista del modello dei dati e segnatamente dal punto di vista oggettivo, livelli d'informazione indipendenti della misurazione ufficiale. Tale fatto è ora considerato e i temi in questione sono menzionati esplicitamente all'articolo 6 capoverso 2 lettere f-l.
Il piano corografico è sostituito conformemente all'attuale articolo 55 dai dati della misurazione ufficiale. Finora mancava la regolamentazione delle modalità esatte della sostituzione. All'articolo 5 lettera f è ora menzionato esplicitamente il cosiddetto piano di base della misurazione ufficiale della Confederazione (PB-MU-CH), da allestire automaticamente con i dati della misurazione ufficiale. Di conseguenza è possibile, analogamente al piano per il registro fondiario, pubblicare un PB-MU-CH con la medesima forma per tutta la Svizzera.
2.3.3 Ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale (OTEMU)
Gran parte delle modifiche dell'OTEMU sono da ricondurre ai motivi menzionati nel commento alla modifica dell'OMU (adeguamenti terminologici, accordi di programma in relazione con la NPC, regolamentazioni in altre ordinanze esecutive della LGI, eliminazione di incoerenze con basi legali esistenti).
2.3.3.1 Ripercussioni degli accordi di programma sull'O- TEMU
Il disciplinamento della pianificazione e della concretizzazione giusta l'articolo 31 LGI ha come conseguenza che l'articolo 2 dev'essere riformulato integralmente.
2.3.3.2 Ripercussioni sull'OTEMU di regolamentazioni di altre ordinanze esecutive della LGI
L'attuale regolamentazione di cui all'articolo 6bis concernente il sistema di riferimento e il quadro di riferimento geodetici diventa superflua, poiché ora essi sono disciplinati nell'OGI o nell'OMU.
2.3.3.3 Eliminazione di incoerenze dell'OTEMU con basi legali esistenti
Nell'articolo 7 sono necessari in particolare adeguamenti per eliminare incoerenze esistenti con il modello dei dati (Allegato A).
Per quanto riguarda la definizione di «edificio», all'articolo 14 è stato ripreso il tenore dell'articolo 3 dell'ordinanza del 31 maggio 200037 sul registro federale degli edifici e delle abitazioni. All'articolo 18 sono necessari adeguamenti al testo dell'ordinanza del 30 novembre 199238 sulle foreste.
L'espressione «zone di movimento» è sostituita, conformemente all'articolo 660a CC da «spostamenti di terreno permanenti».
37 RS 431.841
38 RS 921.01