Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine

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Art. 6 Competenza

Il capoverso 1 è conforme al principio generale in vigore nella misurazione ufficiale secondo il quale la direzione operativa della misurazione ufficiale è delegata ai Cantoni. L'unica differenza rispetto agli altri dati della misurazione ufficiale consiste nel coinvolgimento della Commissione cantonale di nomenclatura.

Nel capoverso 2 è ancorato il principio dell'integrazione dei nomi geografici della misurazione ufficiale nella misurazione nazionale, per cui tali nomi sono completati da alcuni nomi supplementari nella sfera di competenza dell'Ufficio federale di topografia.

Art. 7 Regole generali

Poiché le regole generali sono applicabili tanto alla misurazione ufficiale quanto alla misurazione nazionale, soltanto l'Ufficio federale al quale sottostanno questi due settori può emanare regolamentazioni al riguardo.

Le direttive toponomastiche generali (menzionate al capoverso 2) consistono in un documento di carattere molto generale, raccomandato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, nel quale sono menzionati in dettaglio il genere di alfabeto utilizzato, la lingua nazionale ecc.

Per quanto riguarda le regolamentazioni menzionate al capoverso 2 lettera b, si tratta delle regole giusta le «Weisungen für die Erhebung und Schreibweise der Lokalnamen bei Grundbuchvermessungen in der deutschsprachigen Schweiz» (Istruzioni per il rilevamento e l'ortografia dei nomi locali in occasione delle misurazioni per il registro fondiario nella Svizzera di lingua tedesca) del 1948 e delle quali non esistono corrispondenti per l'area francofona, italofona e romancia del Paese. Anche se queste istruzioni continuano a essere utilizzate, attualmente esse non sono più valevoli, in quanto le basi legali sulle quali si fondavano sono state nel frattempo abrogate. Di conseguenza, si tratterà, in collaborazione con gli altri uffici federali interessati, i Cantoni e le cerchie interessate, di rielaborarle e di rimetterle in vigore sulla base della presente ordinanza.

Art. 9 Commissione cantonale di nomenclatura

In questo articolo sono semplicemente riprese e precisate disposizioni già contenute nell'ordinanza attualmente in vigore (art. 3).

2.4.2.3 Sezione 3: Nomi delle strade

Se al momento dell'elaborazione dell'ordinanza attualmente in vigore i nomi dei luoghi rappresentavano ancora lo strumento più importante di localizzazione, in seguito i nomi delle strade hanno progressivamente assunto questo ruolo e nelle zone edificate oggi sostituiscono quasi integralmente i nomi di località e i nomi locali. La crescente importanza dei nomi delle strade in tutti i processi di localizzazione rende necessaria l'adozione di pertinenti regolamentazioni. A livello federale saranno disciplinati soltanto i principi generali indispensabili per l'armonizzazione di questa tematica sull'intero territorio svizzero.

Nei tre articoli di questa sezione sono descritte competenze e procedure già oggi in vigore, con il vantaggio che saranno ora ancorate giuridicamente nella legislazione federale, lasciando però ai Cantoni un ampio margine di manovra per la loro organizzazione interna.